Volo in ritardo o cancellato. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto dei passeggeri ad ottenere una compensazione nella valuta nazionale del loro luogo di residenza
In data 3 settembre 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-356/19, Delfly sp. z o.o. contro Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service Polska sp. z o.o., sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Delfly sp. z o.o. (“Delfly”) e la Smartwings Poland sp. z o. o. (“Smartwings”) in merito ad una domanda di compensazione pecuniaria sulla base del Regolamento n. 261/2004.
In data 23 luglio 2017, la sig.ra X si era presentata al check-in del volo operato dalla Smartwings, una compagnia di trasporto aereo polacca, e diretto dalla città A, situata in un paese terzo, alla città B, situata in Polonia. Dato che il volo era stato ritardato di oltre tre ore, la sig.ra X aveva diritto ad una compensazione pecuniaria pari a EUR 400 ai sensi del Regolamento n. 261/2004, un credito che aveva ceduto alla Delfly, società con sede in Varsavia. Quest’ultima, pertanto, aveva adito il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (Tribunale circondariale della città di Varsavia-capitale, XV Sezione commerciale; “giudice del rinvio”) affinché ordinasse alla Smartwings di corrisponderle la suddetta somma in zloty polacchi.
Tuttavia, poiché la Smartwings si era opposta chiedendo il rigetto della domanda di compensazione pecuniaria, e ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in materia, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se il Regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che il passeggero, il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale.
Secondo la Corte, sebbene dal raffronto tra il paragrafo 1 e il paragrafo 3 dell’articolo 7 del Regolamento n. 261/2004 non risulti alcuna discrezionalità per quanto riguarda la valuta nazionale, diversa dall’euro, nella quale la compensazione pecuniaria deve essere pagata, le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo devono essere interpretate estensivamente. Di conseguenza, poiché il Regolamento n. 261/2004 si applica ai passeggeri senza distinzioni fondate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza, il fatto di imporre una condizione in forza della quale l’importo della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, possa essere pagato solo in euro ad esclusione della valuta avente corso legale in uno Stato membro non appartenente alla zona euro può sfociare in un’ingiustificata differenza di trattamento tra i passeggeri danneggiati o tra i loro aventi causa.
Marco Stillo