Volo in coincidenza e prenotazione tramite un’agenzia viaggi. La Corte di giustizia si pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo

In data 6 ottobre 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑436/21, flightright GmbH contro American Airlines Inc., sull’interpretazione degli articoli 2, 3 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 nonché dell’articolo 2 e dell’allegato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (“Accordo”). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la flightright GmbH (“flightright”), società di assistenza legale ai passeggeri aerei, e l’American Airlines Inc. (“American Airlines”) relativamente ad una compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento n. 261/2004 richiesta per ritardo prolungato di un volo all’arrivo alla sua destinazione finale.

Una passeggera aveva stipulato con un’agenzia di viaggi un contratto di intermediazione costituito da un unico biglietto elettronico per, da un lato, un volo che collegava Stoccarda a Zurigo, operato dalla Swiss International Air Lines AG, e, dall’altro, due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo a Filadelfia e Filadelfia a Kansas City, operati dall’American Airlines. Il numero di tale biglietto figurava sulle carte d’imbarco relative a tali voli, indicando l’American Airlines quale prestatore di servizi, e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all’intero tragitto. Mentre i voli che collegavano, rispettivamente, Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia erano stati operati come previsto, quello che collegava Filadelfia a Kansas City aveva subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo. Di conseguenza la flightright, cui erano stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo, aveva chiesto all’American Airlines il pagamento di una compensazione pecuniaria pari a circa 600 euro.

Poiché il ricorso era stato rigettato sia in primo grado che in appello, la flightright si era rivolta al Bundesgerichtshof(Corte federale di giustizia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, lettera h), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “volo in coincidenza” comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento.

Secondo la Corte, nel caso concreto la passeggera disponeva di un biglietto ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regolamento n. 261/2004, che costituisce un titolo attestante che la prenotazione per l’intero suo tragitto da Stoccarda a Kansas City era stata accettata e registrata da un operatore turistico, come previsto dalla lettera g) di tale articolo. Di conseguenza, una simile operazione di trasporto deve essere considerata come basata su un’unica prenotazione e, pertanto, come un “volo in coincidenza” ai sensi del Regolamento n. 261/2004.

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alle questioni seconda e terza, con le quali il giudice del rinvio chiedeva, rispettivamente, i) se, in una prenotazione del tipo descritto nella prima questione, sia sufficiente che siano combinati due segmenti di volo in successione che devono essere operati dallo stesso vettore aereo, e ii) se l’articolo 2 dell’Accordo e il riferimento al Regolamento n. 261/2004 di cui al suo allegato debbano essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica anche ai passeggeri in partenza da aeroporti situati nel territorio della Svizzera verso un paese terzo.

Marco Stillo

Share: