Volo caratterizzato da una prenotazione unica e diviso in più segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio”

In data 3 febbraio 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑20/21, JW, HD, XS contro LOT Polish Airlines, sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del Regolamento (UE) 1215/2012. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia fra tre passeggeri, JW, HD e XS, e la compagnia aerea LOT Polish Airlines (“LOT”) relativamente al pagamento di una compensazione pecuniaria per un ritardo di volo.

JW, HD e XS avevano effettuato una prenotazione unica presso la compagnia aerea Lufthansa AG per un volo da Varsavia a Malé con coincidenza a Francoforte sul Meno, il cui primo segmento era stato operato dalla LOT. A causa di un decollo tardivo, tuttavia, i tre passeggeri erano atterrati in ritardo a Francoforte sul Meno e avevano perso il loro volo di coincidenza per Malé, arrivando a destinazione con un ritardo superiore a quattro ore. Di conseguenza, essi avevano chiesto all’Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno) di condannare la LOT al pagamento di una compensazione pecuniaria pari a 600 euro ciascuno.

Avendo il Tribunale respinto tale domanda in quanto irricevibile, i tre passeggeri avevano presentato ricorso dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land Francoforte sul Meno; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del Regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del Regolamento n. 261/2004, trae origine da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata.

Secondo la Corte, in caso di pluralità di luoghi di prestazione di servizi in Stati Membri differenti, si intende per “luogo di esecuzione” quello che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della prestazione principale dei servizi, che dev’essere individuato, nella misura del possibile, sulla scorta delle disposizioni del contratto stesso. Benché per quanto riguarda un volo diretto effettuato, fra due Stati Membri, dalla compagnia aerea controparte contraente del passeggero interessato, il luogo di partenza e quello di arrivo dell’aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, nel caso concreto il giudice del rinvio non indica gli elementi del contratto che potrebbero giustificare l’esistenza di un legame sufficiente di prossimità tra i fatti controversi e la sua competenza. Di conseguenza, il “luogo di esecuzione” può essere costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, in quanto uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto di trasporto aereo di cui trattasi.

Marco Stillo

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