Viaggi “tutto compreso”. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del rimborso del biglietto aereo da parte della compagnia aerea
Nel luglio 2019, la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C-163/18, HQ e a. / Aegean Airlines, in materia di diritto al rimborso del biglietto aereo da parte della compagnia nell’ambito dei viaggi cd. “tutto compreso”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra tre passeggeri e la compagnia aerea greca Aegean Airlines, in merito al rimborso di biglietti aerei che i passeggeri hanno richiesto a seguito della cancellazione di un volo rientrante in un viaggio “tutto compreso”.
I passeggeri avevano acquistato i biglietti aerei presso la Hellas Travel, agenzia di viaggi con sede nei Paesi Passi. I voli rientravano in un viaggio “tutto compreso” il cui prezzo è stato pagato alla Hellas Travel. I voli dovevano essere effettuati dalla Aegean Airlines, che aveva concluso a tal fine un accordo con la G.S. Charter Aviation Services, società con sede a Cipro: la Aegean Airlines metteva a disposizione della G.S. Charter Aviation Services un certo numero di posti a fronte del pagamento di un prezzo di noleggio. La G.S. Charter Aviation Services ha, in seguito, rivenduto tali posti a terzi, tra cui la Hellas Travel.
A seguito dell’annullamento del viaggio e del mancato rimborso del prezzo dei biglietti aerei da parte della Hellas Travel, dichiarata in fallimento il 3 agosto 2016, i passeggeri si sono rivolti al Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali; il giudice del rinvio) per ottenere il rimborso dalla compagnia aerea. Il giudice del rinvio si è rivolto alla Corte di giustizia, chiedendo se un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE riguardante i viaggi “tutto compreso”, di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, possa chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo, sulla base del regolamento n. 261/2004 riguardante i diritti dei passeggeri aerei.
Secondo la Corte, la semplice esistenza di un diritto al rimborso conferito dalla direttiva 90/314/CEE riguardante i viaggi “tutto compreso” è sufficiente per escludere la possibilità per un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio “tutto compreso”, di chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento n. 261/2004 riguardante i diritti dei passeggeri aerei, al vettore aereo operativo. Pertanto, i diritti al rimborso del biglietto, in forza, rispettivamente, del regolamento e della direttiva non sono cumulabili, in quanto un simile cumulo comporterebbe una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo che rischierebbe, infatti, di dover assumere in parte la responsabilità che incombe sull’organizzatore di viaggi.
Tale conclusione non cambia anche nell’ipotesi in cui l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantire tale rimborso. In tale contesto, la Corte sottolinea che la direttiva prevede, tra l’altro, che l’organizzatore di viaggi debba fornire prove sufficienti del fatto di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati.
Sara Capruzzi