Vendita di navi: difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli
In data 30 giugno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi, che codifica, a seguito di sostanziali modifiche, il Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio.
In forza del Regolamento, il costruttore di una nave, che abbia venduto la stessa ad un prezzo pregiudizievole ad un acquirente di un paese diverso da quello di cui la nave è originaria, può essere obbligato a pagare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli, qualora tale vendita provochi un pregiudizio. Il prezzo fissato per una nave è considerato pregiudizievole quando il prezzo all’esportazione della nave venduta è inferiore ad un prezzo comparabile di una nave simile venduta ad un acquirente del paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.
Il pregiudizio può essere sia attuale che potenziale. Nel primo caso, il suo accertamento si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo: (i) dell’effetto della vendita a un prezzo inferiore al valore normale sui prezzi delle navi simili sul mercato dell’Unione; (ii) dell’incidenza di tale vendita sull’industria dell’Unione. Nel secondo caso, la verifica si deve basare su fatti e non semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, prendendo in considerazione fattori quali: (i) la presenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte del costruttore navale, ovvero un imminente e sensibile aumento della medesima che denotino un probabile e sostanziale incremento delle vendite a un prezzo inferiore al valore normale, in considerazione della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento; (ii) il fatto che le navi siano esportate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di ulteriori acquisti da altri paesi. Nessuno di questi fattori può costituire, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la loro presenza deve essere tale da far concludere che sono imminenti ulteriori vendite a un prezzo inferiore al valore normale e che, se non venissero prese misure di difesa, ne deriverebbe un grave pregiudizio.
Per avviare l’inchiesta circa l’esistenza, il grado e l’effetto delle pretese pratiche di prezzi pregiudizievoli, qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell’industria dell’Unione, deve presentare una denuncia presso la Commissione o presso uno Stato membro, che la farà poi pervenire alla Commissione.
Va sottolineato che la vendita di una nave può essere soggetta a un’inchiesta dell’Unione soltanto quando l’acquirente della nave è un acquirente dell’Unione e purché non si tratti di una nave militare.