Veicoli usati. La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’applicazione di aliquote di imposizione diverse a seconda della data di immatricolazione di un veicolo

In data 16 novembre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑349/22, NM contro Autoridade Tributária e Aduaneira, sull’interpretazione dell’articolo 110 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra NM e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale portoghese) relativamente all’avviso di accertamento della tassa sui veicoli a motore prevista dal Código do Imposto sobre Veículos (codice della tassa sui veicoli) e riguardante un’autovettura importata in Portogallo da NM.

In data 14 settembre 2018, un veicolo leggero dotato di un motore ibrido plug-in era stato immatricolato, per la prima volta, in Germania. Successivamente, in data 13 settembre 2021 NM aveva depositato presso l’autorità doganale competente una dichiarazione relativa a tale veicolo ai fini della sua immissione in consumo in Portogallo. Quest’ultima, pertanto, aveva calcolato l’importo della tassa che NM era tenuto a pagare basandosi sulle componenti cilindrata ed ambientale del veicolo nonché sul periodo di utilizzo a partire dalla sua prima immatricolazione, stabilendo una tassa pari a circa 2900 euro.

Pur avendo pagato tale importo, NM ha aveva presentato una domanda di costituzione di un tribunale arbitrale diretto a contestare la versione del codice della tassa sui veicoli applicata dall’autorità doganale. Tale domanda era stata pertanto trasmessa al Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD); il “giudice del rinvio”] che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, alla data di immissione in consumo in uno Stato membro di un veicolo immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro, una tassa sui veicoli sia calcolata secondo le norme applicabili a tale data, laddove una versione precedente della normativa relativa alla tassa in parola, che comporterebbe l’applicazione di una tassa meno elevata e della quale hanno potuto beneficiare i veicoli simili con le medesime caratteristiche rilevanti del veicolo in questione ma immatricolati per la prima volta nel primo Stato membro, era in vigore all’epoca della prima immatricolazione di quest’ultimo.

Secondo la Corte, gli autoveicoli presenti sul mercato di uno Stato membro sono prodotti nazionali di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 110 TFUE, di talché, quando sono posti in vendita sul suo mercato dei veicoli usati, essi dovranno essere considerati come prodotti simili ai veicoli usati importati dello stesso tipo, delle stesse caratteristiche e aventi la stessa usura. Di conseguenza, sussiste una violazione dell’articolo 110 TFUE quando l’importo della tassa che grava su un veicolo usato proveniente da un altro Stato membro eccede quello residuo di detta tassa incorporato nel valore dei veicoli usati simili già immatricolati nel territorio nazionale. Una tale fattispecie, infatti, rischierebbe di favorire la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare così l’importazione di veicoli usati simili.

Marco Stillo

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