Veicoli a motore. La Corte di giustizia si pronuncia sugli obblighi dei costruttori nei confronti degli operatori indipendenti

In data 19 settembre 2019, la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C-527/18, Gesamtverband Autoteile-Handel eV contro KIA Motors Corporation, relativa all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 715/2007. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Gesamtverband Autoteile-Handel eV (“Gesamtverband”), un’associazione di categoria tedesca del commercio all’ingrosso di componenti per autoveicoli, e la Kia Motors Corporation(“KIA”), una casa automobilistica sudcoreana.

Per quanto riguarda i veicoli commercializzati dalla KIA, il Gesamtverband disponeva di un semplice accesso in modalità lettura ad una banca dati in cui erano conservate le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di tali veicoli. Pertanto, aveva richiesto di poter altresì disporre, per sé stesso e per gli operatori che ne sono membri, delle informazioni della banca dati in un formato che consentisse il loro trattamento elettronico, adendo il Landgericht Frankfurt am Main(Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) affinché ingiungesse alla KIA di mettere a disposizione tali informazioni nel formato richiesto. 

Di conseguenza, la KIA aveva adito l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), il quale aveva statuito che secondo l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007 doveva essere garantito soltanto, nei confronti degli operatori indipendenti, l’accesso a tali informazioni in semplice lettura. Contro tale decisione il Gesamtverband aveva proposto un ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof(Corte federale di giustizia; il giudice del rinvio), che si era rivolto alla Corte di giustizia in merito all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007.

Per quanto riguarda l’eventuale obbligo per i costruttori di veicoli a motore di fornire agli operatori indipendenti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in una forma modificabile elettronicamente, la Corte ha rilevato come la formulazione dell’articolo 6 del regolamento si limiti ad indicare che il formato in cui deve essere effettuata la messa a disposizione di tali informazioni debba essere standardizzato. La disposizione, tuttavia, va analizzata anche alla luce del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Pertanto, la Corte ha stabilito che, nonostante un accesso alle informazioni in un modo che consenta il loro sfruttamento elettronico faciliterebbe la loro utilizzazione da parte degli operatori indipendenti, nulla indica che tali scopi possano essere raggiunti solo obbligando i costruttori di automobili a fornire l’accesso alle informazioni di cui trattasi in una forma modificabile elettronicamente.

Inoltre, la Corte ha stabilito che il fatto che un costruttore di automobili utilizzi a vantaggio dei concessionari e dei meccanici autorizzati un canale di informazioni supplementare per la vendita di pezzi di ricambio originali avvalendosi di un prestatore di servizi d’informazione non costituisce un accesso discriminatorio degli operatori indipendenti rispetto a quello di cui beneficiano i concessionari e i meccanici autorizzati.

Marco Stillo

Share: