Unione europea: rafforzamento della normativa sul commercio di beni utilizzabili per tortura o pena di morte

Il 4 ottobre 2016, il Parlamento europeo, su proposta della Commissione, ha adottato un’importante decisione in merito al rafforzamento della normativa sul commercio di beni utilizzabili per pratiche disumane quali pene capitali o tortura.

Federica Mogherini, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, ha dichiarato che “… la Commissione europea, come l’Unione Europea, promuove l’abolizione globale della pena di morte con tutti i suoi mezzi e ciò richiede una forte volontà politica e sforzi comuni dei parlamenti e dei cittadini …”. Cecilia Malmström, Commissaria per il commercio, ha aggiunto che “… oltre a proibire vendite ed esportazioni, l’Unione sta vietando la promozione di questi beni …”.

Uno dei valori fondanti l’Unione Europea è il rispetto dei diritti umani e, insieme al commercio, è un elemento essenziale dei rapporti dell’Unione con Stati terzi. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proibisce la pena di morte e la tortura, così come trattamenti e pene disumane.

Nel 2005 è stato approvato il Regolamento (CE) 1236/2005 che vieta l’esportazione e l’importazione di beni che possono essere usati solo per applicare la pena di morte, la tortura o altri trattamenti simili e prevede un’autorizzazione per esportare beni che potrebbero essere usati per tortura in maniera non esclusiva.

Il Regolamento, come modificato, include specifiche norme riguardanti i controlli all’esportazione che mirano ad evitare che determinati beni possano essere usati per pene capitali in Paesi terzi. È prevista un’autorizzazione generale dell’Unione per esportare in Paesi che hanno abolito la pena di morte. Inoltre, la Commissione può, seguendo una procedura specifica, aggiungere altri nomi alla lista dei beni utilizzati per pene capitali in uno o più Paesi terzi.

In aggiunta, il Regolamento proibisce la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica e training sull’utilizzo dei beni in oggetto. Inoltre, anche l’assistenza tecnica per prodotti rilevanti richiede un’autorizzazione. I servizi di intermediazione si intendono come definiti nel Regolamento del Consiglio europeo 428/2009, il quale istituisce un regime comunitario in merito ai controlli all’esportazione, ai servizi di intermediazione e al transito dei prodotti a duplice uso. Il Regolamento in oggetto richiede un’autorizzazione per i servizi di intermediazione ogni qual volta questo tipo di prodotti sono forniti ad Paesi terzi.

Infine, il Regolamento (CE) 1236/2005 vieta il transito, ovvero il passaggio in Paesi dell’Unione, di prodotti non europei destinati a Paesi terzi. Il divieto vige nel caso in cui il trasportatore è a conoscenza del fatto che il bene dovrà essere utilizzato per applicare pratiche come pene capitali o tortura.

Pietro Michea

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