Trasporto su strada. La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni non discriminatorie

In data 26 settembre 2019, la Corte di giustizia si è pronunciata, nella Causa C-600/18, UTEP 2006. SRLcontro Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály, sull’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la UTEP 2006. SRL(“UTEP”) e la Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály(Direzione della delegazione del Governo nella provincia di Vas, Dipartimento per i controlli, l’edilizia e l’educazione, Ungheria), in merito all’irrogazione da parte di quest’ultima di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della UTEP per una violazione della normativa relativa all’uso dei tachigrafi.

Nell’ambito di un controllo stradale condotto nel maggio 2017, le autorità ungheresi avevano constatato che il conducente di un camion appartenente alla UTEP, una PMI con sede in Romania che esercita, tra le altre cose, attività di trasporto, aveva in precedenza rimosso il disco dal tachigrafo ed effettuato varie manomissioni dell’apparecchio nonché delle sue connessioni elettriche. Poiché durante tale periodo, annotato dal conducente come tempo di riposo, in realtà egli aveva effettuato operazioni di carico e di rifornimento, le autorità ungheresi avevano ritenuto che la UTEP avesse violato l’articolo 32, paragrafo 3, nonché l’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 165/2014, infliggendole una sanzione amministrativa pecuniaria.

Di conseguenza, la UTEP aveva presentato un ricorso di annullamento della decisione delle autorità ungheresi e, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell’importo della sanzione pecuniaria dinanzi allo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság(Tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathelyi, Ungheria; il giudice del rinvio). Il giudice del rinvio, una volta sospeso il procedimento, si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014 osta ad una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle PMI di trasporto su strada stabilite nel territorio del medesimo Stato membro, a differenza di quelle non residenti, può essere inflitta una sanzione più lieve, consistente in un ammonimento in luogo di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili PMI commettono, per la prima volta, un’infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità.

Secondo la Corte di giustizia, il requisito di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, secondo il quale le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento devono essere effettive, dissuasive e non discriminatorie, si applica alle situazioni, come quella del caso concreto, in cui un’infrazione di pari livello di gravità comporti sanzioni diverse a seconda che le imprese di trasporto su strada siano o meno stabilite nello Stato membro nel cui territorio l’infrazione è stata commessa. Pertanto, la prassi amministrativa secondo cui una PMI di trasporto su strada non residente può essere sanzionata più severamente di una PMI residente per un’infrazione di pari livello di gravità è contraria all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014.

Marco Stillo

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