Trasporto stradale. Inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli

In data 6 luglio 2022, ha iniziato ad applicarsi il nuovo Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli, che introduce nuove norme sulla sicurezza stradale e sull’omologazione nell’Unione di veicoli completamente autonomi e privi di conducente. Il Regolamento era stato presentato dalla Commissione europea nel 2018, dopo aver condotto studi che dimostravano che l’errore umano incide nel 95% degli incidenti stradali, così segnalando la necessità di migliorare la sicurezza stradale e dei veicoli. 

Le novità del Regolamento possono essere divise in due categorie. Da un lato, sono introdotte nuove norme sulla sicurezza stradale e, dall’altro, vengono poste le fondamenta per il nuovo quadro normativo sui veicoli automatizzati. La maggioranza delle disposizioni nel Regolamento riguardano la sicurezza stradale, con un solo articolo dedicato ai veicoli automatizzati.    

Nell’ambito della sicurezza stradale, il Regolamento richiede che i veicoli siano dotati di funzioni di sicurezza per l’assistenza al conducente. I costruttori dovranno dimostrare il rispetto delle nuove norme affinché i propri veicoli siano immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione. Queste norme si applicano ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 6 luglio e a tutti i veicoli nuovi a partire dal 7 luglio 2024. 

Il Regolamento impone diverse funzioni di sicurezza a seconda della categoria di veicolo in cui devono essere incorporate. Ci sono delle funzioni di base di cui dovranno essere dotati tutti i veicoli stradali. Queste includono l’adattamento intelligente della velocità, rilevamento in retromarcia con telecamera o sensori, avviso in caso di disattenzione del conducente dovuta a stanchezza o distrazione, registratori di dati di evento e segnalazione di arresto di emergenza. Per più specifiche categorie di veicoli, sono poi previsti requisiti ad hoc. Le autovetture e i furgoni dovranno, in aggiunta, essere dotati anche di altre funzioni, tra cui sistemi di mantenimento della corsia e di frenata automatica. Anche gli autobus e gli autocarri dovranno rispettare ulteriori specifici requisiti, tra cui essere dotati di tecnologie per un migliore rilevamento di eventuali angoli morti, segnalazioni per prevenire la collisione con pedoni o ciclisti e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. 

Per quanto concerne i veicoli automatizzati, il Regolamento richiede che questi siano conformi alle specifiche tecniche stabilite in atti di esecuzione che la Commissione dovrà adottare a norma del Regolamento stesso. Pertanto, il Regolamento non indica direttamente quali caratteristiche tecniche dovranno essere rispettate nel settore della mobilità automatizzata, ma delega tale potere alla Commissione. A tal proposito, la Commissione dovrà dettare specifiche tecniche in relazione a: i) sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di segnalazione, sterzata, accelerazione e frenata, ii) sistemi che forniscono al veicolo informazioni in tempo reale sullo stato del veicolo e sulla zona circostante, iii) sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente, iv) registratori di dati di evento per i veicoli automatizzati, v) formati armonizzati per lo scambio di dati, per esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse, vi) sistemi tesi a fornire informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada.

Andrea Palumbo

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