Trasporto marittimo veloce di passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sull’attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico
In data 13 ottobre 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑437/21, Liberty Lines SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull’interpretazione delle norme europee all’attribuzione di contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Liberty Lines SpA (“Liberty Lines”) e il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in merito all’affidamento diretto del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, nello stretto di Messina, alla società Bluferries Srl(“Bluferries”) senza previa indizione di una specifica gara.
In data 31 gennaio 2015, il MIT aveva indetto una procedura aperta in vista dell’affidamento di un appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri fra il porto di Messina e il porto di Reggio Calabria per una durata di tre anni. Il relativo contratto con la Liberty Lanes era stato concluso il 24 giugno 2015, prevedendo altresì la possibilità per il MIT di prorogarne l’applicazione per un periodo di ulteriori dodici mesi a condizione della sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria e della permanenza dell’interesse dell’amministrazione alla prosecuzione del servizio. In data 14 settembre 2018, la Liberty Lines aveva informato il MIT che tale contratto sarebbe presto arrivato a scadenza, precisando che, in mancanza di proroga dello stesso, essa non avrebbe più effettuato il servizio in questione a partire dal 1° ottobre 2018. A partire da quest’ultima data, tuttavia, il MIT aveva deciso di affidare la prestazione del servizio in questione alla Bluferries senza che venisse esperita alcuna procedura di gara pubblica.
Di conseguenza, la Liberty Lanes aveva contestato l’attribuzione dell’appalto in questione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Poiché il suo ricorso era stato respinto, la Liberty Lines aveva interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato italiano (“giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se il Regolamento 3577/92, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, e il suo articolo 4, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio in questione all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici che sarebbe ad esso altrimenti applicabile.
Secondo la Corte, dato che gli Stati membri possono applicare il Regolamento 1370/2007 al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile soltanto lasciando impregiudicate le disposizioni del Regolamento 3577/92, i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura di gara, in conformità a quanto previsto da quest’ultimo regolamento, e pertanto non si può ammettere che una misura nazionale proceda ad una riqualificazione di taluni servizi che non tenga conto della natura reale di questi ultimi e che porti a sottrarli all’applicazione delle norme ad essi applicabili.
Marco Stillo