Trasporto marittimo. La Corte di Giustizia si pronuncia sull’omessa istituzione di un organo inquirente indipendente

In data 9 luglio 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑257/19, Commissione europea c. Irlanda, in merito al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione in cui chiedeva alla Corte di dichiarare che l’Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, era venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2009/18.

Nel 2015, la Commissione aveva invitato l’Irlanda, nell’ambito della procedura EU Pilot, a fornire chiarimenti sulle modalità previste nel diritto irlandese per garantire l’indipendenza operativa e l’imparzialità richieste dall’articolo 8 Direttiva 2009/18. Nello specifico, la Commissione aveva rilevato che due membri del Marine Casualty Investigation Board (Ufficio inquirente sugli incidenti marittimi, “MCIB”), vale a dire l’ispettore capo e il segretario generale del Department of Transports, Tourism and Sports (Ministero dei Trasporti, del Turismo e dello Sport, “DTTS”), esercitavano altre funzioni regolamentari e di controllo ai sensi della normativa nel settore dei trasporti marittimi e/o della pesca. A seguito dello scambio di lettere previsto dalla procedura di infrazione, la Commissione, non soddisfatta dalle risposte fornite dall’Irlanda, aveva deciso di proporre ricorso alla Corte di giustizia.

Secondo la Corte, la Direttiva 2009/18 è intesa a migliorare la sicurezza marittima e prevenire l’inquinamento causato dalle navi ed è, a tal fine, di estrema importanza condurre inchieste di sicurezza sulle circostanze e cause dei sinistri e incidenti che coinvolgono navi in mare, o altre navi in zone portuali o in altre zone marittime regolamentate. Per evitare qualsiasi conflitto d’interesse, tali inchieste dovrebbero essere svolte da inquirenti qualificati sotto il controllo di un organo o ente indipendente. Poiché, il MCIB è incaricato di effettuare inchieste di sicurezza, nonché di elaborare rapporti e raccomandazioni che possono portarlo a conoscere della normativa relativa alla navigazione marittima ed essendo il DTTS il soggetto responsabile di tale normativa, la Corte ha statuito che il MCIB può trovarsi nelle sue funzioni a dover conoscere delle attività svolte direttamente dal DTTS, ma anche dalla divisione della politica di sicurezza marittima nonché dalla guardia costiera e dall’Ufficio per l’ispezione della navigazione, così come può trovarsi, nei rapporti che redige, a dover rimettere in discussione la gestione delle competenze attribuite a tali autorità pubbliche e a formulare raccomandazioni su prassi da seguire in futuro o su riforme da introdurre.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che l’Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2009/18.

Esmeralda Dedej

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