Trasporto ferroviario. La Corte di Giustizia si pronuncia sui diritti ed obblighi dei passeggeri e sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
In data 7 novembre 2019, la Corte di giustizia si è pronunciata, nelle Cause riunite da C‑349/18 a C-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) contro Mbutuku Kanyeba, Larissa Nijs, Jean-Louis Anita Dedroog, sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nonché degli articoli 3 e 6 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Società nazionale delle ferrovie belghe; “SNCB”) ed il sig. Mbutuku Kanyeba, la sig.ra Larissa Nijs e il signor Jean‑Louis Anita Dedroog in merito ai supplementi tariffari richiesti per aver viaggiato in treno senza titolo di trasporto.
Tra il 2013 e il 2015, i tre convenuti avevano effettuato viaggi in treno senza essere muniti dei titoli di trasporto, in violazione della norme della SNCB. Poiché nessuno di essi si era avvalso delle possibilità offerte dalla SNCB di regolarizzare la propria situazione tramite le diverse modalità di pagamento, quest’ultima li aveva citati in giudizio dinanzi al vredegerecht te Antwerpen(Giudice di pace di Anversa, Belgio; “giudice del rinvio”) chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute. Essendo le cause state riunite, e ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di Giustizia cinque questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se, in sostanza, l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007 debba essere interpretato nel senso che una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto rientra nella nozione di “contratto di trasporto” ai sensi della medesima disposizione. Secondo la Corte, alla luce tanto del tenore letterale quanto del contesto in cui l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007 si inserisce, la nozione di “contratto di trasporto” deve intendersi come indipendente dalla detenzione, da parte del passeggero, di un biglietto. Quest’ultimo, infatti, è solo lo strumento che concretizza il contratto di trasporto ai sensi del regolamento n. 1371/2007.
Con le questioni terza e quinta, che la Corte ha esaminato congiuntamente, il giudice del rinvio ha chiesto se, in sostanza, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola penale prevista in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore riduca l’importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore o sostituisca alla medesima clausola una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. Premesso ciò, il giudice del rinvio ha chiesto se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che osta a che, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, il giudice nazionale applichi, inoltre, le disposizioni del suo diritto nazionale relative alla responsabilità extracontrattuale. Secondo la Corte, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che un giudice nazionale, avendo constatato il carattere abusivo di una clausola penale prevista in un contratto, ne riduca l’importo o la sostituisca con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, a meno che il contratto non possa sussistere in caso di soppressione della clausola abusiva ed il suo annullamento esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
Alla luce delle risposte fornite alla prima, alla terza ed alla quinta questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alle questioni seconda e quarta.
Marco Stillo