Trasporto aereo. Secondo l’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour è compatibile con il diritto europeo l’attribuzione ad un organismo nazionale del potere di imporre ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero
In data 28 aprile 2022, l’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-597/20, su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 16, commi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria, il “giudice del rinvio”) sulla validità di un’ingiunzione emessa dall’ispettorato per la tutela dei consumatori presso i servizi governativi decentrati di Budapest (l’”ispettorato”), con cui l’ispettorato, su richiesta di vari passeggeri il cui volo aveva subito un ritardo di oltre tre ore, aveva ordinato alla compagnia Polskie Linie Lotnicze “LOT” SA (“LOT”) di pagare ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria, nonché di versare in futuro la medesima compensazione pecuniaria a qualsiasi passeggero che avesse proposto un analogo reclamo. L’ispettorato ha affermato di essere autorizzato ad emettere ingiunzioni contro vettori aerei per porre fine alle violazioni del regolamento n. 261/2004, ai sensi dell’articolo 43/A, comma 2, della legge ungherese sulla tutela del consumatore, che traspone l’articolo 16, commi 1 e 2, del regolamento n. 261/2004.
Il giudice del rinvio aveva rilevato che, al fine di giudicare sul ricorso sull’annullamento dell’ingiunzione dell’ispettorato, fosse prima necessario determinare quale fosse l’estensione dei poteri di cui dispone l’ispettorato per la tutela dei consumatori alla luce del diritto europeo, ed in particolare dell’articolo 16, commi 1 e 2, del regolamento n. 261/2004. Pertanto, il giudice aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva chiesto se l’articolo 16, commi 1 e 2, del regolamento n. 261/2004 dovesse essere interpretato nel senso che l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento stesso, investito del reclamo individuale di un passeggero, non può imporre al vettore aereo in questione di versare la compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a norma del regolamento.
L’Avvocato Generale, al fine di fornire le proprie osservazioni sulla soluzione della domanda pregiudiziale, ha esaminato la formulazione dell’articolo 16, nonché l’impianto e gli obiettivi del regolamento n. 261/2004. In particolare, l’Avvocato Generale ha rilevato che, da un lato, la lettera dell’articolo 16 non sembra ostare all’attribuzione di poteri sanzionatori ad un organismo nazionale, e, dall’altro, che il riconoscimento di una siffatta competenza in capo all’organismo nazionale sembra essere in linea con gli obiettivi del regolamento. Al contempo, l’Avvocato Generale ha osservato che tale normativa non priva né i passeggeri, né i vettori aerei, della possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale competente.
Pertanto, l’Avvocato Generale ha proposto alla Corte di Giustizia di dichiarare che l’articolo 16, comma 1, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che attribuisce ad un organismo nazionale il potere di ingiungere ad un vettore aereo di versare la compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero a causa della cancellazione o del ritardo prolungato del suo volo. Tuttavia, affinché tale normativa nazionale sia compatibile con il diritto europeo, è necessario che il passeggero ed il vettore aereo non siano privati della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale competente, al fine di chiedere l’accertamento del diritto alla compensazione pecuniaria o di contestarne la fondatezza. Spetta poi allo Stato membro decidere, in esercizio della propria discrezionalità, sulla disciplina delle modalità destinate a garantire il coordinamento dei procedimenti dinanzi all’organismo nazionale e dinanzi al giudice nazionale competente.
Andrea Palumbo