Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulle nozioni di “circostanze eccezionali” e “passeggeri molesti”

In data 11 giugno 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra LE e la Transportes Aéreos Portugueses SA (“TAP”) in merito al rifiuto di quest’ultima di risarcire tale passeggero il cui volo aveva subito un ritardo prolungato.

LE aveva prenotato con TAP un volo da Fortaleza (Brasile) a Oslo (Norvegia) con coincidenza a Lisbona (Portogallo), che era stato operato con un ritardo di quasi 24 ore all’arrivo a Oslo. Più particolarmente, LE non aveva potuto imbarcarsi sul secondo volo della coincidenza a causa di un ritardo nell’arrivo del primo volo, causato dal fatto che l’aeromobile, sul suo precedente volo da Lisbona a Fortaleza, era stato dirottato a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) per sbarcare un passeggero molesto che aveva aggredito altri passeggeri nonché i membri dell’equipaggio di bordo. 

Di conseguenza, LE aveva chiesto alla TAP il pagamento della compensazione pecuniaria di EUR 600 ai sensi del Regolamento n. 261/2004. Tuttavia, poiché quest’ultima si era rifiutata di procedere adducendo che il prolungato ritardo traeva origine da una circostanza eccezionale, LE aveva adito il Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona; “giudice del rinvio”), che ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea in materia aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, debba essere interpretato nel senso che il comportamento molesto di un passeggero che ha fatto sì che il comandante dell’aeromobile dirottasse il volo in questione verso un aeroporto diverso da quello di arrivo, al fine di procedere allo sbarco di tale passeggero e dei suoi bagagli, rientra nella nozione di “circostanza eccezionale”, ai sensi di detta disposizione. Secondo la Corte, un comportamento molesto di una gravità tale da far sì che il comandante proceda al dirottamento del volo in questione non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo interessato, né tantomeno è controllabile da quest’ultimo, potendo pertanto essere qualificato come “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004.

Con il secondo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, debba essere interpretato nel senso che, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una “circostanza eccezionale” che ha inciso non su detto volo cancellato o ritardato, bensì su un precedente volo operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile. Secondo la Corte, tale possibilità rientra nella facoltà dei vettori aerei solo laddove esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi della circostanza che ha inciso sul volo precedente e il ritardo o la cancellazione di quello successivo, che dovrà essere valutato dal giudice del rinvio luce degli elementi di fatto a sua disposizione e delle modalità di gestione dell’aeromobile in questione.

Con il suo terzo quesito, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, debba essere interpretato nel senso che il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero, per il motivo che l’aeromobile che lo trasporta è stato interessato da una circostanza eccezionale, mediante un volo operato dal vettore medesimo e che ha comportato che tale passeggero arrivasse il giorno successivo a quello inizialmente previsto, costituisce una “misura ragionevole” che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. Secondo la Corte, il vettore aereo andrà esente da tale obbligo solo qualora abbia riavviato il passeggero in questione con il volo successivo in quanto non vi era nessun’altra possibilità di riavviamento che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo, o qualora tale operazione costituisse per il vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa all’epoca dei fatti.

Marco Stillo

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