Trasporto aereo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela dei diritti degli utenti aeroportuali

In data 21 novembre 2019, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-379/18, Deutsche Lufthansa AG contro Land Berlin, sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi da 3 a 5, nonché dell’articolo 11, paragrafi 1 e 7 della Direttiva 2009/12. La domanda pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Deutsche Lufthansa AG (“Lufthansa”) e il Land Berlin (Land di Berlino, Germania) in merito all’approvazione da parte di quest’ultimo del nuovo sistema di diritti aeroportuali istituito per l’aeroporto Berlin-Tegel (Germania) dalla Berliner Flughafen GmbH (“BFG”), in qualità di gestore aeroportuale.

Il Land di Berlino, in qualità di ente responsabile dell’autorità di vigilanza indipendente, aveva autorizzato il nuovo sistema di diritti aeroportuali per l’aeroporto Berlin-Tegel elaborato dalla BFG. In qualità di utente dell’aeroporto, la società Lufthansa aveva proposto un ricorso di annullamento contro tale autorizzazione dinanzi all’Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino Brandeburgo, Germania), il quale aveva dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la ricorrente non era legittimata ad agire ai sensi della Verwaltungsgerichtsordnung (codice del processo amministrativo). Pertanto, la Lufthansa aveva proposto ricorso per revisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania; “giudice del rinvio”), sostenendo che le disposizioni del codice del processo amministrativo tedesco dovessero portare a dichiarare ammissibile un ricorso di annullamento presentato da un singolo laddove quest’ultimo facesse valere in modo plausibile di essere leso nei propri diritti dall’atto contestato. Ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio aveva chiesto se, in sostanza, la Direttiva 2009/12, segnatamente il suo articolo 3, il suo articolo 6, paragrafo 5, lettera a), nonché il suo articolo 11, paragrafi 1 e 7, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma nazionale che consente ad un gestore aeroportuale di stabilire con un utente dell’aeroporto diritti aeroportuali diversi da quelli fissati da tale gestore e approvati dall’autorità di vigilanza indipendente. Secondo la Corte, consentire ad un gestore aeroportuale di fissare consensualmente con un utente diritti aeroportuali diversi da quelli approvati rimetterebbe in discussione i principi di consultazione, di trasparenza e di non discriminazione quali emergono dall’articolo 3, dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché dall’articolo 7 della Direttiva. Pertanto, la modulazione dei diritti aeroportuali può essere ammessa solo se si limita ad attuare criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e noti a tutti gli utenti in quanto figurano nel sistema approvato dall’autorità di vigilanza indipendente.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se, in sostanza, la Direttiva 2009/12 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad un’interpretazione del diritto nazionale in forza della quale un utente dell’aeroporto non può contestare direttamente la decisione dell’autorità di vigilanza indipendente che approva il sistema di diritti aeroportuali, ma può proporre ricorso contro il gestore aeroportuale dinanzi a un giudice civile e far valere unicamente in tale sede che il diritto aeroportuale fissato nel sistema di diritti che tale utente deve versare non risponde ad equità. Secondo la Corte la normativa nazionale, nel determinare la legittimazione e l’interesse ad agire del singolo, non può ledere il diritto degli utenti ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, ciò non avviene nel caso concreto, in quanto un controllo dei diritti basato sull’equità e l’adozione, se del caso, di una decisione ex aequo et bono sono contrari al principio di non discriminazione degli utenti di cui all’articolo 3 della Direttiva 2009/12.

Marco Stillo

Share: