Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla possibilità dei passeggeri che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggio di ottenere compensazione in caso di ritardo del volo
In data 26 marzo 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑215/18, Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia A/S, sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, e degli articoli da 15 a 17 del Regolamento (CE) n. 44/2001 nonché del Regolamento (CE) n. 261/2004. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Libuše Králová e la Primera Air Scandinavia A/S (“Primera”), una società di trasporto aereo con sede in Danimarca, in merito ad un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento n. 261/2004, in ragione del ritardo prolungato di un volo operato dalla Primera.
La sig.ra Králová aveva stipulato con l’agenzia di viaggi FIRO-tour a.s. un contratto di viaggio “tutto compreso”, che includeva il trasporto aereo tra Praga e Keflavík, operato dalla Primera, e un alloggio in Islanda. In seguito al ritardo di oltre quattro ore subito dal volo, la sig.ra Králová aveva proposto un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria nei confronti della Primera davanti all’Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8; “giudice del rinvio”), che ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante, aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.
Con la sua terza questione, che la Corte ha esaminato per prima, il giudice del rinvio chiedeva se un vettore aereo operativo sia legittimato ad essere convenuto in giudizio da un passeggero ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento n. 261/2004, sebbene tali parti non abbiano concluso un contratto fra di loro e il volo in questione sia stato acquistato presso un’agenzia di viaggi nell’ambito di un viaggio “tutto compreso” che rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 90/314. Secondo la Corte, il passeggero di un volo ritardato può avvalersi del Regolamento n. 261/2004 contro il vettore aereo operativo anche se tra le due parti non risulta stipulato alcun contratto. Inoltre, poiché il Regolamento n. 261/2004 lascia impregiudicati i diritti che i passeggeri che hanno acquistato un viaggio “tutto compreso” traggono dalla Direttiva 90/314, il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di detto regolamento è applicabile in una situazione in cui il volo acquistato da un passeggero faccia parte di un viaggio “tutto compreso”.
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di interpretare l’articolo 5, punto 1, del Regolamento n. 44/2001 al fine di stabilire se le norme sulla competenza speciale “in materia contrattuale” ivi previste si applichino ad un’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria esperita sulla base del Regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo , sebbene fra tale parte ricorrente e tale parte convenuta non sia stato concluso alcun contratto, e il volo in questione facesse parte di un insieme di servizi forniti a titolo di un contratto stipulato fra la parte ricorrente e un’agenzia di viaggi. Secondo la Corte, poiché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero e ottempera alle obbligazioni previste dal Regolamento n. 261/2004 si considera agire per conto della persona che ha stipulato il contratto con tale passeggero, un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo proposto da tale passeggero nei confronti di detto vettore aereo operativo deve essere comunque considerato come proposto in materia contrattuale.
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se il rapporto giuridico esistente fra un passeggero e il vettore aereo operativo, in circostanze come quelle del caso di specie, rientri nell’ambito di applicazione della sezione 4 del capo II del Regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 15 a 17, i quali prevedono norme sulla competenza speciale “in materia di contratti conclusi da consumatori”. La Corte ha risposto negativamente alla questione in quanto, a differenza delle norme sulla competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 1, del Regolamento n. 44/2001, ai fini dell’applicazione delle norme sulla competenza risultanti dal capo II, sezione 4, di tale Regolamento è determinante che le parti della controversia siano anche le parti del contratto.
Marco Stillo