Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “lesione personale”
In data 20 ottobre 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑111/21, BT contro Laudamotion GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 29 della Convenzione di Montreal. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra BT e la Laudamotion GmbH (“Laudamotion”), un vettore aereo, in merito a una richiesta di risarcimento presentata da BT in ragione di un disturbo da stress post traumatico subito in occasione di un’evacuazione d’emergenza dell’aeromobile che doveva trasportarla.
Al decollo del volo da Londra a Vienna operato dalla Laudamotion, su cui BT si era imbarcata, il reattore sinistro dell’aeromobile era esploso, comportando così l’evacuazione dei passeggeri. Mentre scendeva dall’aeromobile utilizzando un’uscita d’emergenza, BT era stata scagliata in aria per molti metri dalla turbolenza del motore destro che non era ancora stato spento, ciò che le aveva procurato un disturbo da stress post-traumatico.
BT si era rivolta al Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat), che ne aveva accolto il ricorso contro la Laudamotion. Quest’ultima, pertanto, aveva adito in appello il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg), che aveva annullato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso per risarcimento danni. Di conseguenza, BT aveva adito per cassazione l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che una lesione psichica avente carattere patologico, causata a un passeggero da un “evento”, ai sensi di tale disposizione, deve essere risarcita conformemente a detta disposizione.
Secondo la Corte, la responsabilità del vettore aereo può sorgere, sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, solo se il passeggero danneggiato dimostra adeguatamente, in particolare mediante una perizia medica e documenti giustificativi di cure mediche, l’esistenza di un danno alla sua integrità psichica, subito in conseguenza di un “evento”, ai sensi di tale disposizione, di tale gravità o intensità che la lesione incide sulle sue condizioni generali di salute, tenuto conto dei suoi effetti psicosomatici, e non può attenuarsi senza un trattamento medico.
Alla luce della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 29 della Convenzione di Montreal osti ad un’azione di risarcimento per danni ammessa dalla normativa nazionale applicabile.
Marco Stillo