Trasporto aereo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla competenza in merito alle indennità standardizzate e all’ulteriore risarcimento dovuti ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o ritardo

In data 7 novembre 2019, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-213/18, Adriano Guaitoli ed altri contro easyJet Airline Co. Ltd, sull’interpretazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal, del Regolamento 261/2004 e del Regolamento 1215/2012. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra delle persone fisiche e la easyJet Airline Co. Ltd (“easyJet”), in merito ad una domanda di compensazione pecuniaria del danno derivante dalla cancellazione di un volo e dal ritardo di un altro volo.

I ricorrenti avevano stipulato con easyJet un contratto di trasporto aereo per un volo di andata da Roma (Italia) a Corfù (Grecia) ed un volo di ritorno da Corfù a Roma. Poiché il volo di andata era stato annunciato in ritardo e infine annullato e posticipato al giorno successivo, i ricorrenti avevano presentato una richiesta formale di assistenza ad easyJet senza però ricevere alcuna forma di assistenza (imbarco su altro volo di diversa compagnia, possibilità di consumare un pasto o uno spuntino), indennizzo o rimborso. Il volo di ritorno, a sua volta, era stato ritardato per più di due ore (e meno di tre). Pertanto, i ricorrenti avevano adito il Tribunale Ordinario di Roma (“giudice del rinvio”) che, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea e della Convenzione di Montreal, aveva sospeso il procedimento e sollevato due questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se, in sostanza, qualora una parte, avendo subito il ritardo o la cancellazione di un volo, richieda congiuntamente, oltre alle indennità standardizzate di cui agli articoli 5, 7 e 9 del Regolamento 261/2004, anche il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 12 dello stesso regolamento, si debba applicare l’articolo 33 della Convenzione di Montreal, oppure se la competenza giurisdizionale sia comunque regolata dall’articolo 5 del Regolamento 44/2001. La Corte di Giustizia ha statuito che l’articolo 7, punto 1, l’articolo 67 e l’articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento 1215/2012 nonché l’articolo 33 della Convenzione di Montreal devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un’azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento 261/2004 sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione della convenzione di Montreal deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell’articolo 7, punto 1, del Regolamento 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di tale convenzione.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se, in sostanza, l’articolo 33 della Convenzione di Montreal si debba interpretare nel senso che esso disciplina soltanto il riparto della giurisdizione tra gli Stati, oppure nel senso che esso disciplina anche la competenza territoriale interna al singolo Stato. La Corte ha statuito che tale deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.

Marco Stillo

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