Trasporto aereo. La Corte di Giustizia si pronuncia sul risarcimento del danno per lesioni personali ad un passeggero durante il volo
In data 19 dicembre 2019, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-532/18, GN contro ZU, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra GN, in persona del padre HM, suo legale rappresentante, e ZU, nella sua qualità di liquidatore della società di trasporto aereo Niki Luftfahrt GmbH (“Niki Luftfahrt”) in merito alla domanda di risarcimento del danno proposta da GN a seguito di ustioni subite durante un volo operato dalla Niki Luftfahrt. Nel 2015, durante un volo che collegava Maiorca (Spagna) a Vienna (Austria), ad HM era stato servito un bicchiere di caffè caldo che, una volta posto sul tavolino dinanzi al medesimo, si era rovesciato sulla coscia destra e sul petto della figlia GN, seduta lì accanto, causandole ustioni di secondo grado. GN pertanto, in persona del padre, suo legale rappresentante, aveva proposto una domanda ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal per ottenere dal vettore, in fallimento, la condanna al risarcimento del danno subito.
La domanda era stata accolta dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) sulla base dell’assunto che i danni causati a GN fossero riconducibili ad un incidente determinato da un evento inconsueto prodotto da un’azione esterna. Tuttavia, la sentenza di primo grado era stata riformata dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna, Austria), secondo cui l’articolo 17 della Convenzione di Montreal ricomprenderebbe unicamente gli incidenti causati da un rischio inerente al trasporto aereo, nella specie non provato dalla ricorrente. Di conseguenza, GN aveva proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria; “giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria un’interpretazione della Convenzione, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se, in sostanza, l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che la nozione di “incidente” ricomprenda una situazione in cui un oggetto utilizzato per il servizio ai passeggeri abbia causato lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se l’incidente sia derivato da un rischio inerente al trasporto aereo.
Dopo essersi preliminarmente soffermata sul valore della Convenzione di Montreal all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ed aver ricordato come il Regolamento 2027/97 dia attuazione alle sue pertinenti disposizioni, la Corte ha rilevato che poiché la nozione di “incidente” non è oggetto di alcuna definizione nella Convenzione stessa, occorre fare riferimento al senso comune di tale nozione nel contesto in cui si colloca, alla luce dell’oggetto della Convenzione nonché delle finalità da essa perseguite. Secondo la Corte, subordinare la responsabilità del vettore alla condizione che il danno sia dovuto alla concretizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo ovvero all’esistenza di un nesso tra l’“incidente” e l’impiego o il movimento dell’aeromobile non è conforme né al senso comune della nozione d’“incidente”, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, né agli obiettivi dalla medesima perseguiti. Inoltre, restringere l’obbligo di risarcimento gravante sui vettori aerei ai soli incidenti connessi ad un rischio inerente al trasporto aereo non risulta necessario per evitare l’imposizione, ai vettori aerei, di un onere risarcitorio eccessivo, in quanto è la Convenzione stessa a prevedere, in talune ipotesi, di esonerare il vettore dalla propria responsabilità o di limitare l’obbligo di risarcimento ad esso incombente.
Pertanto, secondo la Corte l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal dev’essere interpretato nel senso che la nozione di “incidente” ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.
Marco Stillo