Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria multipla in caso di ritardo o cancellazione riguardante non soltanto la prenotazione originaria ma anche quella successiva

In data 12 marzo 2020 la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-832/18, A e a. contro Finnair Oyi, sull’interpretazione degli articoli 5 e 7 del Regolamento 261/2004. La domanda era stata presentata in una controversia tra otto passeggeri e la compagnia aerea Finnair Oyj (“Finnair”) in merito ad una richiesta di risarcimento a seguito del ritardo di un volo alternativo proposto da quest’ultima.

Alcuni passeggeri avevano prenotato con Finnair un volo diretto da Helsinki a Singapore per l’11 ottobre 2013, che era stato annullato a causa di un problema tecnico. Dopo aver accettato l’offerta di Finnair, i passeggeri erano stati quindi imbarcati sul volo alternativo con coincidenza Helsinki-Singapore via Chongqing (Cina), con partenza prevista per il 12 ottobre e arrivo a Singapore il giorno successivo. Tuttavia, a causa di un guasto, il volo aveva subito un ritardo, con conseguente arrivo a Singapore il 14 ottobre 2013. Di conseguenza, i passeggeri avevano agito in giudizio contro Finnair chiedendone la condanna non solo al pagamento dell’importo di EUR 600 ciascuno a causa della cancellazione del volo originario Helsinki-Singapore, ma anche di un importo pari a EUR 600 ciascuno per il ritardo di oltre tre ore all’arrivo del volo alternativo Helsinki-Chongqing-Singapore. Adito dai ricorrenti, lo Helsingin hovioikeus (Corte di appello di Helsinki; “giudice del rinvio”) aveva deciso di sospendere il procedimento dinnanzi ad esso pendente e di rivolgere alla Corte di Giustizia due quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se un passeggero aereo che abbia beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo e abbia accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato. La Corte ha risposto affermativamente al quesito, in quanto i passeggeri che hanno subito cancellazioni o ritardi prolungati hanno sopportato simili disagi tanto in relazione alla cancellazione del volo da essi inizialmente prenotato quanto successivamente, a causa del ritardo prolungato del loro volo alternativo. Di conseguenza, riconoscere a detti passeggeri un diritto a compensazione pecuniaria per ciascuno di tali disagi successivi risulta conforme all’obiettivo consistente nel porvi rimedio.

Con il secondo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, un vettore aereo possa invocare “circostanze eccezionali” con riferimento ad un guasto di un pezzo cosiddetto “on condition”, vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché tiene sempre un pezzo di ricambio in magazzino. Secondo la Corte, il guasto di un pezzo “on condition”, che il vettore aereo si è preparato a sostituire tenendo sempre un pezzo di ricambio a magazzino, costituisce un evento che, per la sua natura o per la sua origine, è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione. Di conseguenza, i guasti tecnici inerenti alla manutenzione degli aeromobili non possono costituire “circostanze eccezionali” in quanto la prematura difettosità di taluni pezzi di un aeromobile è, in linea di principio, intrinsecamente legata al sistema di funzionamento dell’apparecchio.

Marco Stillo

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