Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sul danno risarcibile e sulle informazioni da fornire ai passeggeri

In data 29 luglio 2019, la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C-354/18, Radu-Lucian Rusu, Oana-Maria Rusucontro SC Blue Air – Airline Management Solutions SRL, in materia di diritto al risarcimento dei danni morali e materiali in caso di negato imbarco. La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra due passeggeri e la compagnia aerea SC Blue Air.

I passeggeri avevano prenotato con la Blue Air due biglietti aerei per il Regno Unito. Tuttavia, a causa di un cambio di aeromobile e della sua minore capacità di posti disponibili a bordo, il loro imbarco era stato negato, ed il loro trasporto era stato riprogrammato su un altro volo operato dalla Blue Air cinque giorni dopo. La compagnia aerea aveva inizialmente offerto a entrambi i passeggeri un biglietto aereo gratuito, che essi avevano rifiutato in quanto non compensava pienamente il danno subito. Di conseguenza la Blue Air, in forza del regolamento n.261/2004, aveva offerto una compensazione pecuniaria di 400 euro a persona.

Ritenendo che la compensazione mirasse a risarcire soltanto il danno morale subito, e non quello materiale, i passeggeri avevano adito la Judecătoria Bacău (Tribunale di primo grado di Bacău, Romania), chiedendo la condanna della Blue Air al risarcimento tanto del danno morale quanto di quello materiale. Poiché il Tribunale di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, sia i passeggeri che la compagnia aerea hanno adito il Tribunalul Bacău (Tribunale superiore di Bacău; il giudice del rinvio), che si è rivolto alla Corte di giustizia sollevando diverse questioni pregiudiziali in merito all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n.261/2004.

Per quanto riguarda il tipo di danno da risarcire ai sensi dell’articolo 7 e il suo ammontare, la Corte ha stabilito che, trattandosi di un danno individuale attinente alla situazione propria dei passeggeri, esso non risulta coperto dall’importo previsto in tale disposizione. Tuttavia, può essere oggetto del risarcimento supplementare di cui all’articolo 12, paragrafo 1, spettando al giudice del rinvio tanto determinarne gli elementi costitutivi quanto stabilirne l’entità. A tal proposito, la scelta di detrarre o meno dal risarcimento supplementare quello concesso in forza del regolamento 261/2004 spetta al giudice nazionale, in quanto l’articolo 12, paragrafo 1, non prevede alcun obbligo quanto piuttosto una possibilità.

Per quanto riguarda le informazioni da fornire ai passeggeri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, ed i loro eventuali obblighi, la Corte ha stabilito che spetta al vettore aereo operativo presentare informazioni complete su tutte le possibilità di imbarco su un volo alternativo, mentre i passeggeri coinvolti non hanno alcun obbligo di contribuire attivamente alla loro ricerca. Infine, per quanto riguarda l’onere di provare che il riavviamento è stato operato non appena possibile, la Corte ha stabilito che esso incombe sul vettore aereo operativo e non sui passeggeri coinvolti.

Sara Capruzzi

Share: