Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sui limiti di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli
In data 9 luglio 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-86/19, SL contro Vueling Airlines SA, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra SL e la Vueling Airlines SA (“Vueling”) con riguardo a una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali risultanti dalla perdita del bagaglio consegnato da SL nel corso di un volo effettuato dal vettore.
All’arrivo del volo operato dalla Vueling e diretto da Ibiza (Spagna) a Fuerteventura (Spagna) con scalo a Barcellona (Spagna), avendo constatato che il suo bagaglio non era giunto a destinazione SL aveva proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 9 di Barcellona, “giudice del rinvio”) chiedendo la condanna del vettore al pagamento di un risarcimento pari al limite massimo previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal per i danni materiali e morali che la perdita del bagaglio aveva provocato. Per contro, pur riconoscendo che il bagaglio in questione non era stato ritrovato la Vueling si era si opposta, facendo valere che SL non aveva indicato il contenuto del bagaglio stesso, il suo valore e il suo peso, né fornito le prove degli acquisti effettuati per sostituire gli oggetti in esso contenuti, elementi ritenuti necessari ai fini del risarcimento ex articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal.
Ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa rilevante, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due quesiti pregiudiziali.
Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, debba essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest’ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento o, al contrario, una somma forfettaria dovuta di diritto al passeggero. Secondo la Corte, il limite previsto dall’articolo 22, paragrafo 2 costituisce un massimale di risarcimento che non può essere acquisito di diritto e in via forfettaria da ciascun passeggero, e pertanto l’importo dovuto da un vettore aereo a un passeggero il cui bagaglio, consegnato e che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo deve essere determinato dal giudice nazionale entro tale limite e con riguardo alle circostanze oggetto del caso concreto.
Con il secondo quesito, il giudice del rinvio chiedeva, se l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, debba essere interpretato nel senso che esso determina le modalità di fissazione dell’importo del risarcimento dovuto da un vettore aereo a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo. Secondo la Corte, l’importo del risarcimento dovuto al passeggero deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova, che tuttavia non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla Convenzione di Montreal.
Marco Stillo