Trasporto aereo. La Corte di Giustizia fornisce chiarimenti sul significato della nozione di cancellazione del volo ai sensi del regolamento 261/2004

In data 21 dicembre 2021, la Corte di Giustizia europea si è pronunciata nella causa C-395/20, EP,GM contro Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş., su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’intepretazione degli articoli 2(I) e 5(1) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia dinanzi ad una corte nazionale tedesca tra EP e GM, due passeggeri di trasporto aereo anonimizzati (“i passeggeri”), e la compagnia aerea Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.(“Corendon Airlines”), sorta a seguito del rifiuto della compagnia aerea di rimborsare i passeggeri per il rinvio dell’orario di partenza inizialmente previsto per il loro volo.   

I passeggeri avevano prenotato, nell’ambito di un pacchetto “tutto compreso”, un volo con Corendon Airlines che doveva essere effettuato il 18 maggio 2019 da Düsseldorf (Germania) a Antalya (Turchia), con partenza prevista alle ore 13:20. Corendon Airlines ha successivamente spostato l’orario di partenza del volo alle ore 16:10, informando i passeggeri nove giorni prima della data del volo. I passeggeri hanno richiesto un rimborso da Corendon Airlines per lo spostamento del volo, ai sensi del regolamento 261/2004, proponendo ricorso dinanzi all’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania), il quale ha respinto tale ricorso. I passeggeri hanno successivamente impugnato questa sentenza dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania, il “giudice del rinvio”). Il giudice del rinvio ha rilevato che, al fine di giudicare sulla controversia, fosse prima necessario valutare se il rinvio dell’orario di partenza configuri una cancellazione del volo, ai sensi dell’articolo 2 (I) del regolamento n. 261/2004, e se la comunicazione relativa a tale rinvio costituisse un’offerta di volo alternativo ai sensi del medesimo regolamento. Pertanto, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali. 

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se lo spostamento di meno di tre ore dell’orario di partenza di un volo da parte del vettore aereo operativo, senza apportare altre modifiche a tale volo, possa essere qualificato come cancellazione del volo ai sensi degli articoli 2(I) e 5(1) del regolamento n. 261/2004. La Corte, richiamando la propria precedente sentenza nelle cause C-402/07 e C‑432/07 Sturgeon e a. del 19 novembre 2009, ha statuito che, in caso di spostamento dell’orario di partenza, il volo può essere considerato “cancellato” solo se il vettore aereo provvede a trasportare i passeggeri su un altro volo, la cui programmazione originaria è differente da quella del volo prenotato. La Corte ha osservato che questo non era il caso nei fatti della controversia nel procedimento principale. Pertanto, la Corte ha statuito che gli articoli 2(I) e 5(1) del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il rinvio di meno di tre ore della partenza di un volo, senza che altre modifiche siano apportate, non può essere considerato cancellazione del volo. 

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se la comunicazione, con nove giorni di preavviso, dello spostamento del volo di meno di tre ore nello stesso giorno costituisse un’offerta di volo alternativo, ai sensi dell’articolo 5(1)(c)(ii) del regolamento n. 261/2004. 

La Corte ha considerato non necessario rispondere alla seconda questione, alla luce della risposta fornita alla prima questione. 

Andrea Palumbo

Share: