Trasporto aereo. La Corte di Giustizia afferma che il guasto nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004
In data 7 luglio 2022, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa C-308/21, su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia dinanzi al Tribunal Judicial da Comarca dos Açores(Tribunale circondariale delle Azzorre, Quarta Sezione civile di Ponta Delgada, Portogallo, il “giudice del rinvio”) che contrappone KU, OP e GC (i “passeggeri”) alla SATA International – Azores Airlines SA (“SATA International”) in merito al diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri. In particolare, la controversia era sorta in seguito ad un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante di un aeroporto che ha comportato un ritardo del volo superiore a tre ore o una cancellazione del volo.
Il giudice del rinvio aveva rilevato che, al fine di giudicare sulla causa, fosse prima necessario determinare se il guasto generalizzato nel sistema di rifornimento costituisca una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, oppure se dovesse essere considerato come un accadimento inerente al normale esercizio dell’attività di SATA International. Difatti, qualora si trattasse di una circostanza eccezionale, SATA International sarebbe esonerata dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004. Pertanto, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva chiesto se l’articolo 5, comma 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile di cui trattasi sia responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante possa essere considerato una “circostanza eccezionale” a norma di tale disposizione.
La Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha ricordato che un evento, per costituire una circostanza eccezionale, deve rispettare due condizioni cumulative, ovvero non essere, per sua natura o origine, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi, e sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultimo. A tal proposito, la Corte ha rilevato che il guasto generalizzato del caso di specie soddisfava entrambe le condizioni, sia per il fatto di essere un evento non legato alle normali attività di SATA International, che di sfuggire al controllo di SATA International in quanto il sistema di rifornimento era gestito dall’aeroporto.
Pertanto, la Corte ha statuito che l’articolo 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile di cui trattasi sia responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato una “circostanza eccezionale” ai sensi di tale disposizione.
Andrea Palumbo