Trasporto aereo: invito a presentare osservazioni sugli aiuti di Stato concessi all’autorità portuale di Dublino e Aer Lingus

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 giugno è stato pubblicato l’invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) con riferimento all’esenzione dal pagamento della tassa irlandese sui passeggeri del trasporto aereo. Gli interessati avranno tempo fino al 17 luglio 2016 per presentare le loro osservazioni.

Il 30 marzo 2009 le autorità irlandesi hanno introdotto un diritto di accisa sul trasporto aereo passeggeri da prelevare ad “ogni partenza di un passeggero di un aereo da un aeroporto”. La tassa viene prelevata dai passeggeri mediante il prezzo del biglietto, ma la responsabilità di riscuoterla e di pagarla verte in capo agli operatori aerei. In tale contesto, non rientrano nella definizione di “passeggeri” le persone in trasferimento o in transito, pertanto esclusi dal pagamento della tassa.

In base ad una denuncia inviata alla Commissione, la mancata applicazione della tassa ai passeggeri in trasferimento o in transito costituirebbe un aiuto di Stato illegale ed incompatibile, stimato ad un valore di almeno 8,6 milioni di euro l’anno, concesso in particolare all’autorità portuale di Dublino e a Aer Lingus, compagnia che detiene un’alta percentuale di voli di passeggeri in trasferimento e in transito.

Le autorità irlandesi hanno sostenuto che l’esclusione del traffico passeggeri in trasferimento e in transito dall’ambito di applicazione della tassa è intesa a garantire che la sua applicazione sia chiara e non eccessiva. Infatti l’obiettivo principale dell’esenzione sarebbe quello di non penalizzare un viaggiatore che debba fare scalo in un aeroporto che non è la sua destinazione finale, se tale scalo è necessario per raggiungere l’aeroporto di destinazione, oppure se il viaggio aereo fino alla destinazione finale prevede uno scalo. Secondo le informazioni fornite dalle suddette autorità, la prima tratta di un viaggio con scalo in Irlanda è esente dalla tassa. Le autorità irlandesi hanno inoltre informato la Commissione di essere disposte a intervenire per modificare opportunamente la loro legislazione fiscale al fine di eliminare la condizione della “prenotazione unica”.

La Commissione ha ritenuto che la mancata applicazione della tassa al traffico di passeggeri in trasferimento e transito sembra costituire un aiuto di Stato che solleva dubbi di compatibilità con il mercato interno. Di conseguenza, la Commisione ha notificato all’Irlanda, con una lettera del 28 settembre 2015, la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione all’aiuto di Stato in oggetto.

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