Trasporti su strada. L’Avvocato Generale Bobek si pronuncia sugli obblighi dei conducenti in caso di utilizzo misto dei veicoli

In data 4 marzo 2021, l’Avvocato Generale Bobek si è pronunciato nella Causa C‑906/19, FO contro Ministère public,sull’interpretazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e del Regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di determinare se gli obblighi dei conducenti derivanti da quest’ultimo siano applicabili nell’ambito della guida di veicoli utilizzati sia per tragitti di linea inferiori a 50 chilometri sia per tragitti più lunghi, e se i fatti illeciti di cui trattasi potessero essere penalmente perseguiti in Francia benché commessi in Germania. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra Fo e la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) in merito alla decisione di infliggergli un’ammenda pari a 10.125 euro per aver violato la normativa in materia di condizioni di lavoro nel settore del trasporto su strada.

Ad esito di un controllo su strada svolto a Versailles in data 2 aprile 2013, i funzionari della divisione della prevenzione e della repressione della delinquenza stradale avevano accertato che, dal 5 al 9 marzo e poi dal 14 al 16 marzo, un pullman gestito da un’impresa di trasporti con sede a Sengenthal (Germania) aveva circolato senza che la carta del conducente fosse inserita nel tachigrafo. Di conseguenza, il Tribunal correctionnel de Versailles (Tribunale penale di Versailles) aveva comminato a Fo, titolare della suddetta impresa, un’ammenda pari a 10.125 euro, che era stata confermata anche in secondo grado da parte della Corte d’appello di Versailles. Fo, pertanto, aveva adito la Cour de cassation (Corte di cassazione; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, lettera a), del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che un conducente è autorizzato a derogare alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafi 2 e 7, del Regolamento n. 3821/85. Secondo l’Avvocato Generale, se un veicolo non è adibito esclusivamente al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del Regolamento n. 561/2006, ma è utilizzato in modo misto, tale veicolo rientra pienamente nell’ambito di applicazione di detto regolamento, di talché ogni suo conducente deve adempiere gli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 15 del Regolamento n. 3821/85, anche in caso di uso occasionale del veicolo per tragitti di linea inferiori a 50 chilometri. La deroga di cui all’articolo 3, lettera a), del Regolamento n. 561/2006, infatti, non può essere interpretata nel senso di includere l’uso occasionale di determinati veicoli per tragitti di linea inferiori a 50 chilometri, riguardando al contrario solo l’uso di veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera tale distanza.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento n. 561/2006 si applichi unicamente alle infrazioni delle disposizioni di tale regolamento o altresì a quelle del Regolamento n. 3821/85. Secondo l’Avvocato Generale, l’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento n. 561/2006 non autorizza le autorità di uno Stato Membro a comminare una sanzione a un titolare d’impresa e/o al conducente di un veicolo rientrante nel suo ambito di applicazione per un’infrazione al Regolamento n. 3821/85 che non sia stata commessa sul proprio territorio e che non presenti alcun altro collegamento con lo Stato Membro in questione.

Marco Stillo

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