Trasporti su strada. L’AG Emiliou si pronuncia sulla nozione di “raggio di 100 km”
In data 10 marzo 2022, l’Avvocato Generale Emiliou ha presentato le sue Conclusioni nella Causa C‑13/21, Pricoforest SRL contro Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 561/2006. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pricoforest SRL (“Pricoforest”), un’impresa forestale, e l’Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (Ispettorato di Stato per il controllo nel trasporto su strada, Romania; “ISCTR”) relativamente ad una sanzione pecuniaria applicata da quest’ultimo alla prima per aver asseritamente violato, nel corso di diverse operazioni di trasporto su strada, la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo prevista dal Regolamento n. 561/2006.
A seguito delle verifiche effettuate da una squadra di controllo dell’ISCTR nella città di Bălan, situata a 130 km dalla sede della Pricoforest, era stato constatato che, nell’intervallo dalle h. 5.15 del giorno 17 agosto 2020 alle h. 19.23 del giorno 18 agosto 2020, il conducente di un autoveicolo che trainava un semirimorchio, utilizzato dalla Pricoforest per il trasporto di legname e materiale legnoso, aveva superato di quasi sei ore il periodo massimo di guida giornaliero previsto dal Regolamento n. 561/2006 nonché compiuto un periodo di riposo giornaliero inferiore a quello minimo ivi previsto. Essendo stata sanzionata entrambe le infrazioni, la Pricoforest aveva presentato ricorso dinnanzi alla Judecătoria Miercurea Ciuc (Tribunale di primo grado, Miercurea-Ciuc; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se la nozione di “raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretata nel senso che una linea retta tracciata sulla carta fra la sede dell’impresa e la destinazione del veicolo deve essere inferiore a 100 km oppure nel senso che la distanza effettivamente percorsa dal veicolo su strada deve essere inferiore a 100 km.
Secondo l’AG, la nozione di “raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 561/2006 può unicamente riferirsi non alla distanza percorsa dal veicolo su strada, e bensì ad una linea retta di 100 km, tracciata sulla carta da detta sede a qualsiasi punto lungo il perimetro di un cerchio immaginario intorno ad essa, riguardando pertanto un’area geografica, delimitata da tale cerchio, entro la quale dev’essere effettuato il trasporto di merci.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che, qualora un’impresa forestale effettui abitualmente, con gli stessi veicoli, operazioni di trasporto entro un raggio di 100 km dalla sua sede e operazioni di trasporto che oltrepassano tale raggio, sono esenti, in forza della medesima disposizione, dall’applicazione delle disposizioni generali previste da detto regolamento, a) tutte le operazioni di trasporto di cui trattasi, b) solo quelle che non oltrepassano tale raggio, oppure c) nessuna di esse.
Secondo l’AG, quando un veicolo viene abitualmente utilizzato da un’impresa forestale tanto per il trasporto di merci nell’ambito della sua specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa, quanto per operazioni di trasporto che non soddisfano tali condizioni, solo la prima categoria di operazioni di trasporto può essere esentata dalla disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo stabilita dal Regolamento n. 561/2006.
Marco Stillo