Trasporti su strada. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri”
In data 9 novembre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑477/22, ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti contro altri, sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 4, lettera j), nonché dell’articolo 6, paragrafi 3 e 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti (“Arst”), azienda di trasporto pubblico locale della regione Sardegna, e alcuni suoi dipendenti in merito al pagamento di un indennizzo e/o di un compenso parametrato alle ore di riposo non godute e a quelle eccedenti il limite massimo del periodo di guida complessivamente accumulato in due settimane consecutive.
Più particolarmente, questi ultimi sostenevano che, a causa dei turni di lavoro imposti dalla Arst tra l’11 aprile 2007 e il 6 dicembre 2010, nessuno di loro aveva goduto del periodo di riposo settimanale regolare previsto dal Regolamento 561/2006, eccedendo il limite massimo del periodo di guida complessivamente accumulato in due settimane consecutive. Il Tribunale di Oristano aveva accolto integralmente tale ricorso, di talché la Arst aveva proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, che tuttavia lo aveva respinto. Di conseguenza, quest’ultima aveva adito la Corte suprema di cassazione (il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, lettera a), del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri” corrisponde al chilometraggio dell’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto per i servizi regolari di trasporto di passeggeri da essa forniti.
Secondo la Corte, tale nozione riguarda un itinerario determinato, non superiore alla suddetta distanza, che collega un punto di partenza ad un punto di arrivo e serve, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. Un tale trasporto su strada di passeggeri è quindi escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento 561/2006, indipendentemente dalla questione se i conducenti che lo effettuano coprano più di uno di tali itinerari nella stessa giornata di lavoro e con lo stesso veicolo.
Con la seconda parte della prima questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a tale distanza.
Secondo la Corte, quando un’impresa effettua il trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea con percorso superiore ai 50 km utilizzando veicoli che sono normalmente adibiti al trasporto di passeggeri con percorso inferiore a tale distanza, tale uso misto non può rendere applicabile il Regolamento n. 561/2006 alla totalità dei trasporti di passeggeri in servizio regolare effettuati da tale impresa. I trasporti il cui percorso non supera i 50 km, infatti, sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
Con la seconda questione, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive”, contenuta in tale disposizione, include, oltre al “tempo di guida”, ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, tutte le “altre mansioni”, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, svolte dal conducente in tali due settimane.
Secondo la Corte, al fine di calcolare il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive, che non deve superare 90 ore, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento n. 561/2006, si deve tenere conto solo dei periodi di tempo che il conducente trascorre alla guida e che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
Marco Stillo