Trasporti su strada. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla normativa nazionale che consente di trasferire la responsabilità penale per infrazioni gravi riguardanti i tempi di lavoro e di riposo dei conducenti
In data 11 maggio 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑155/22, RE contro Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra RE e la Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld (autorità amministrativa distrettuale di Lilienfeld) in merito a diverse sanzioni inflitte a RE per violazione delle norme del diritto dell’Unione riguardanti, in particolare, i periodi di guida e di riposo dei conducenti.
In data 11 gennaio 2019, l’autorità amministrativa aveva inflitto diverse ammende a RE, nella sua qualità di addetta responsabile della H.Z. GmbH, per non aver pianificato l’orario di lavoro di S.R., uno dei conducenti impiegati dall’impresa, in modo da consentirgli di rispettare le ore di guida giornaliere prescritte dal Regolamento n. 561/2006nonché gli obblighi relativi all’uso del tachigrafo previsti dal Regolamento n. 165/2014. Con sentenza del 29 maggio 2020, tuttavia, il Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Tribunale amministrativo regionale della Bassa Austria; il “giudice del rinvio”) aveva annullato la decisione dell’autorità amministrativa ritenendo che le disposizioni della Verwaltungsstrafgesetz (legge sulle sanzioni amministrative) invocate non potessero fungere da base giuridica per le sanzioni inflitte a RE, dal momento che il procedimento amministrativo al termine del quale esse erano state adottate non consentiva di giungere ad un controllo dell’onorabilità di H.Z. e, pertanto, ad un’eventuale sanzione di quest’ultima.
Poiché il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) aveva annullato la sentenza del giudice del rinvio quest’ultimo, chiamato a pronunciarsi sul procedimento amministrativo di natura penale in questione, aveva deciso disospenderlo e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 22 del Regolamento n. 1071/2009, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale una persona che fa sorgere la propria responsabilità penale per le infrazioni commesse all’interno di un’impresa di trasporti su strada e la cui condotta è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’onorabilità di tale impresa può designare una persona quale incaricato responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, e trasferire così a quest’ultima persona la responsabilità penale per le violazioni di tali disposizioni del diritto dell’Unione, qualora il diritto nazionale non consenta di prendere in considerazione le infrazioni così imputate a detto incaricato al fine di valutare se l’impresa di trasporto soddisfi il requisito dell’onorabilità.
Secondo la Corte, la legge sulle sanzioni amministrative consente ad un’impresa di trasporti su strada di designare una persona quale preposta responsabile del rispetto delle normative del diritto dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del Regolamento 1071/2009, comportando il trasferimento della responsabilità penale per le infrazioni a tali normative del diritto dell’Unione commesse nell’esercizio delle attività di trasporto su strada di tale impresa, ciò che osta a che la condotta della persona così designata sia presa in considerazione al fine di valutare se detta impresa soddisfi il requisito di onorabilità previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Di conseguenza, tale normativa osta, in violazione dell’articolo 22 del Regolamento 1071/2009, a che sia rimessa in discussione l’onorabilità delle imprese di trasporto su strada e all’adozione di sanzioni nei loro confronti sebbene persone che devono essere considerate, rispetto a tali imprese, come “persone interessate” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, abbiano commesso gravi infrazioni alle normative del diritto dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b).
Marco Stillo