Trasporti su strada. La Corte di giustizia si pronuncia sull’omessa esibizione dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo

In data 24 marzo 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Cause riunite C‑870/19 e C‑871/19, Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze contro MI e TB, sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra la Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze e i signori MI e TB, due conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, in merito a varie sanzioni amministrative loro inflitte per infrazioni della normativa relativa al rispetto del periodo di guida e ai periodi di riposo.

A seguito di due controlli stradali, le autorità nazionali competenti avevano inflitto varie sanzioni amministrative ai sigg. MI e TB per non aver presentato i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del loro veicolo e relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti. Poiché entrambi i loro ricorsi erano stati respinti in primo grado, i sigg. MI e TB avevano proposto appello dinnanzi dinanzi al Tribunale di Firenze che, dopo aver stabilito che essi avevano commesso un’unica infrazione, aveva ridotto la loro condanna ad un’unica sanzione. 

Di conseguenza, la Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze aveva impugnato ciascuna delle due sentenze d’appello dinanzi alla Corte suprema di cassazione italiana (“giudice del rinvio”) che, dopo aver riunito i due procedimenti, aveva deciso di sospenderli alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento n. 3821/85 e l’articolo 19 del Regolamento n. 561/2006 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo devono infliggere a tale conducente una sanzione unica, a fronte di un’infrazione unica, oppure più sanzioni distinte, a fronte di più infrazioni distinte il cui numero corrisponderebbe a quello dei fogli di registrazione mancanti.

Secondo la Corte, l’articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento n. 3821/85 stabilisce un obbligo unico applicabile all’intero periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti, di talché la sua violazione costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione. Tale infrazione, pertanto, non può che dar luogo ad una sola sanzione che, al fine di rispettare il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento n. 561/2006, dev’essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell’infrazione in questione.

Marco Stillo

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