Trasporti su strada. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende”

In data 26 settembre 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑164/23, VOLÁNBUSZ Zrt. contro Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 561/2006. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VOLÁNBUSZ Zrt. (“Volánbusz”), una società per azioni di trasporto pubblico in Ungheria, e il Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (servizi amministrativi della provincia di Bács-Kiskun) in merito alla legittimità di un avvertimento rivolto a tale società per violazione dell’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro dei conducenti alle sue dipendenze.

A seguito di vari controlli, i servizi amministrativi della provincia di Bács-Kiskun avevano constatato che, per 67 conducenti impiegati dalla Volánbusz, il tempo trascorso, nel corso del mese di marzo 2022, per recarsi dal loro luogo di residenza fino ai depositi esterni di tale società e per farvi ritorno alla fine del loro servizio avrebbe dovuto essere registrato come orario di lavoro conformemente al codice del lavoro ungherese. Dopo che i servizi amministrativi della provincia di Bács-Kiskun le avevano indirizzato un avvertimento, pertanto, la Volánbusz aveva proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende” contenuta in tale disposizione comprende un luogo, come un deposito esterno di veicoli rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, a partire dal quale il conducente interessato effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza particolari istruzioni del suo datore di lavoro. Il giudice, inoltre, chiedeva se, a tal fine, siano rilevanti, da un lato, la presenza, in tale luogo, di servizi igienico-sanitari o aree di incontro o di riposo e, dall’altro, la vicinanza geografica al luogo di residenza di tale conducente.

Secondo la Corte, l’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento n. 561/2006 non stabilisce alcun requisito relativo alla presenza, nella “sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende”, di determinate infrastrutture quali servizi igienico-sanitari o aree di incontro o di riposo, né tantomeno richiede che tale stabilimento sia vicino al luogo di residenza del conducente. Tale formulazione non consente però di rispondere alla questione se la suddetta nozione, ai sensi della medesima disposizione, sia il luogo a partire dal quale detto conducente effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine di tale servizio, in mancanza di particolari istruzioni del suo datore di lavoro. Alla luce della sua genesi, e della disposizione in cui essa si inserisce, tuttavia, tale nozione corrisponde a quella di “sede dell’azienda del datore di lavoro”, di talché quando un conducente prende in consegna un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 561/2006 in un luogo che è “la sede di attività del datore di lavoro da cui tale conducente dipende”, il tempo che egli trascorre alla guida di un veicolo che non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento per recarsi a detta sede e per farvi ritorno non può essere qualificato come “altre mansioni” ai sensi del suo articolo 4, lettera e).

Marco Stillo

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