Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione

In data 25 gennaio 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑474/22, Laudamotion GmbH contro flightright GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e degli articoli da 5 a 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004.  Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Laudamotion GmbH(“Laudamotion”), un vettore aereo, e la flightright GmbH (“flightright”), società di assistenza legale, in merito ad una compensazione pecuniaria richiesta in conseguenza del ritardo prolungato di un volo.

Un passeggero disponeva di una prenotazione confermata presso la Laudamotion per un volo da Düsseldorf a Palma di Maiorca, previsto per il 26 giugno 2018. Ritenendo che il ritardo annunciato di tale volo gli avrebbe fatto perdere un appuntamento di lavoro, tuttavia, tale passeggero aveva deciso di non imbarcarsi sullo stesso, il quale era giunto a destinazione con 3 ore e 32 minuti di ritardo. Successivamente, il passeggero in questione aveva ceduto i propri diritti alla flightright, che aveva adito il giudice tedesco competente al fine di ottenere una compensazione pecuniaria dell’importo di 250 euro. 

Poiché la flightright, la cui domanda era stata respinta in primo grado, era risultata vittoriosa in appello, la Laudamotion aveva presentato un ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria prevista all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo del volo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione.

Secondo la Corte, i passeggeri di voli ritardati possono essere equiparati a quelli di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto dal Regolamento n. 261/2004 quando, a causa del ritardo, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Di conseguenza, un passeggero che non si è recato all’aeroporto, in quanto disponeva di elementi sufficienti per concludere che il volo sarebbe arrivato alla sua destinazione finale solo con un ritardo prolungato, non ha subito una tale perdita di tempo. Quando un volo subisce un ritardo prolungato, infatti, se ne prevede l’esecuzione, di modo che le operazioni di accettazione devono essere effettuate, e pertanto i relativi i passeggeri non possono essere dispensati dall’obbligo di presentarsi all’accettazione.

Marco Stillo

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