Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulle cure di primo soccorso prestate a seguito di un evento verificatosi a bordo di un aereo che hanno aggravato le lesioni personali di un passeggero
In data 6 luglio 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑510/21, DB contro Austrian Airlines AG, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 29 e 35 della Convenzione di Montreal. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra DB e l’Austrian Airlines AG (“Australian Airlines”) in merito ad una domanda presentata dal primo per il risarcimento dei danni causati da cure di primo soccorso prestategli a bordo di un aeromobile nel corso di un volo operato da tale vettore.
Durante il volo da Tel-Aviv a Vienna operato dalla Austrian Airlines, una caffettiera contenente caffè caldo era caduta dal carrello di ristorazione utilizzato per il servizio ai passeggeri e aveva ustionato DB, che aveva ricevuto cure di primo soccorso a bordo dell’aereo. Ciononostante, in data 31 maggio 2019 DB aveva proposto dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) un ricorso contro la Austrian Airlines diretto, da un lato, ad ottenere un risarcimento dei danni e, dall’altro, a far dichiarare la responsabilità di tale vettore aereo per tutti i danni futuri derivanti dall’aggravamento delle sue ustioni a causa dell’inadeguatezza delle cure di primo soccorso prestate a bordo dell’aeromobile. Poiché il suo ricorso era stato respinto sia in primo che in secondo grado, DB si era rivolto all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che la somministrazione ad un passeggero, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un “evento”, ai sensi di tale disposizione, debba essere considerata rientrante in tale evento.
Secondo la Corte, la nozione di “evento” deve essere intesa come un evento involontario, dannoso ed imprevisto che non richiede che il danno derivi dalla concretizzazione di un rischio tipico del trasporto aereo o che esista un nesso tra l’evento e l’esercizio o il movimento dell’aeromobile. Qualora un danno sia la conseguenza di un insieme di eventi interdipendenti, inoltre, non è sempre possibile attribuire il suo verificarsi ad un evento isolato. Di conseguenza, in presenza di un insieme di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale insieme deve essere considerato costitutivo di un unico evento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal.
Poiché era stata sollevata solo in caso di risposta negativa alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la seconda questione, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 29 della Convenzione di Montreal osti ad un’azione di risarcimento dei danni causati dalle prime cure mediche ove essa sia stata proposta pur nel rispetto del termine di prescrizione stabilito dalla normativa nazionale ma già oltre il periodo limite di cui all’articolo 35 della convenzione.
Marco Stillo