Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “circostanze eccezionali”

In data 11 maggio 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nelle Cause riunite da C‑156/22 a C‑158/22, TAP Portugal contro flightright GmbH e Myflyright GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tali domande erano state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la TAP Portugal(“TAP”) e, dall’altro, la flightright GmbH (“flightright”) e la Myflyright GmbH (“Myflyright”) in merito al diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento n. 261/2004 a seguito della cancellazione di un volo dovuta al decesso inaspettato del copilota dell’aereo poco prima della partenza prevista.

In data 17 luglio 2019, la TAP avrebbe dovuto operare un volo da Stoccarda a Lisbona, con partenza prevista alle 6:05 del mattino. Alle 4:15 dello stesso giorno, tuttavia, il copilota che doveva effettuare il volo in questione era stato trovato morto nel suo letto d’albergo. Sconvolto da questo evento, pertanto, l’intero equipaggio si era dichiarato non idoneo al volo, e poiché non era disponibile personale sostitutivo al di fuori della base TAP il volo delle 6:05 era stato cancellato. Successivamente, un equipaggio sostitutivo era partito da Lisbona per Stoccarda alle 11:25 ed era arrivato a destinazione alle 15:20, con i passeggeri che erano stati quindi trasportati a Lisbona con un volo alternativo previsto per le 16:40.

Dopo aver rifiutato di versare alla flightright e alla Myflyright la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento n. 261/2004, la TAP era stata condannata dall’Amtsgericht Nürtingen (Tribunale circoscrizionale di Nürtingen) a corrisponderla sulla base del rilievo che, al pari di una malattia inattesa e improvvisa, il decesso imprevedibile e repentino di un membro dell’equipaggio non costituisce un evento esterno che colpisce il vettore, in quanto si tratta di un rischio inerente alle attività del vettore aereo. Di conseguenza, la TAP aveva presentato ricorso al Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land Stoccarda; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o a decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, che si verifichi poco prima della partenza prevista di tale volo, rientri nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione.

Secondo la Corte, quando l’assenza è dovuta al decesso inaspettato di un membro del personale indispensabile per assicurare il volo, avvenuto poco prima della sua partenza, tale situazione, per quanto tragica e definitiva, non è giuridicamente distinguibile da quella in cui un volo non può essere effettuato perché tale membro del personale si è ammalato inaspettatamente poco prima della partenza del volo. Di conseguenza, è l’assenza stessa, dovuta a malattia o a decesso, di uno o più membri dell’equipaggio, anche se inaspettata, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, di modo che quest’ultimo deve aspettarsi che tali eventi imprevisti si verifichino nell’ambito della pianificazione dei suoi equipaggi e degli orari di lavoro del suo personale.

Marco Stillo

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