Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla natura e sul fondamento del diritto a compensazione in caso di cancellazione di un volo

In data 29 febbraio 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑11/23, Eventmedia Soluciones SL contro Air Europa Líneas Aéreas SAU, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 261/2004 nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Eventmedia Soluciones SL (“Eventmedia”), cessionaria dei crediti di sei passeggeri del servizio aereo, e la Air Europa Líneas Aéreas SAU (“Air Europa”) in merito ad una compensazione pecuniaria dovuta a causa della cancellazione di un volo.

Sei passeggeri interessati dalla cancellazione di un volo in partenza dall’aeroporto Viru Viru di Santa Cruz e diretto a Madrid, previsto per il 24 marzo 2022, avevano ceduto i loro crediti da compensazione pecuniaria nei confronti della Air Europa alla Eventmedia, che aveva adito lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca; il giudice del rinvio) per ottenere una compensazione pecuniaria di 600 euro per ognuno di essi. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo, il diritto dei passeggeri di ottenere la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni a carico del vettore aereo operativo, ed il correlativo obbligo di quest’ultimo di pagarla, derivino da tale regolamento, oppure nel senso che tale diritto e tale obbligo trovino il loro fondamento in un contratto che sarebbe stato eventualmente concluso tra tale vettore ed il passeggero interessato, ovvero nell’inadempimento colpevole di tale contratto da parte del vettore in questione.

Secondo la Corte, il diritto ad una compensazione pecuniaria uniforme e calcolata in maniera forfettaria a carico del vettore aereo operativo figura fra i diritti essenziali conferiti ai passeggeri dal Regolamento n. 261/2004. Di conseguenza, non si può ritenere che tale diritto, e il corrispondente obbligo di pagamento in capo al vettore aereo, trovino fondamento in un contratto eventualmente stipulato tra quest’ultimo ed il passeggero in questione, né, a fortiori, nell’inadempimento colpevole di tale contratto da parte dello stesso vettore.

Con la prima questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 15 del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’inserimento, in un contratto di trasporto, di una clausola che vieta la cessione dei diritti di cui il passeggero gode nei confronti del vettore aereo operativo in forza delle disposizioni di tale regolamento.

Secondo la Corte, l’obbligo del vettore aereo operativo di versare la compensazione prevista dal Regolamento n. 261/2004 in caso di cancellazione di un volo non può essere oggetto di restrizioni o rinuncia per via contrattuale, e pertanto devono essere considerate inammissibili non solo le clausole derogatorie presenti in un contratto di trasporto, e bensì anche quelle contenute in altri documenti redatti unilateralmente dal vettore aereo operativo e che quest’ultimo intenda far valere nei confronti dei passeggeri interessati.

Marco Stillo

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