Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri informati in anticipo del negato imbarco
In data 26 ottobre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑238/22, FW contro LATAM Airlines Group SA, sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera j), dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), e dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra FW e la LATAM Airlines Group SA (“Latam”) in merito ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata dalla prima dopo che quest’ultima aveva bloccato la sua prenotazione per un volo che avrebbe dovuto effettuare da Madrid a Francoforte sul Meno.
Di fronte all’impossibilità di effettuare il check-in online sul volo di andata previsto per il 21 dicembre 2017, FW aveva contattato la Latam, che le aveva comunicato di aver modificato, unilateralmente e senza informarla preventivamente, la sua prenotazione trasferendola su un volo precedente, che doveva essere effettuato il 20 dicembre 2017. In tale comunicazione, inoltre, la Latam aveva informato FW del fatto che la sua prenotazione per il volo di ritorno del 7 gennaio 2018 era stata bloccata, in quanto non aveva preso il volo di andata. Di conseguenza, FW aveva prenotato presso un altro vettore aereo sia un volo di andata sia un volo di ritorno pagando i relativi biglietti circa 528 euro. Prima dell’avvio della controversia, inoltre, la Latam le aveva rimborsato un importo pari a circa 101 euro.
In data 2 settembre 2021, l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno) aveva condannato la Latam a versare a FW, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a circa 426 euro, corrispondente al saldo del costo di tali biglietti, nonché una compensazione pecuniaria di 250 euro ai sensi del Regolamento 261/2004, respingendo tuttavia la domanda di FW diretta ad ottenere una compensazione pecuniaria supplementare di ulteriori 250 euro a causa del negato imbarco sul volo di ritorno da essa prenotato presso la Latam. Di conseguenza, FW aveva interposto appello dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land Francoforte sul Meno; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, in combinato disposto il suo articolo 2, lettera j), debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale egli, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, non deve versargli una compensazione pecuniaria qualora quest’ultimo non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
Secondo la Corte, nell’ipotesi in cui un passeggero disponga di una prenotazione confermata per un volo in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato, la nozione di “negato imbarco” presuppone che tale passeggero si presenti, tranne nei casi di cancellazione di cui all’articolo 5 del Regolamento 261/2004, all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, o, qualora non vi sia una simile indicazione, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata, oppure che il passeggero in questione sia stato trasferito dal vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedeva una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. L’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento 261/2004, in combinato disposto con il suo articolo 2, lettera j), e con l’articolo 3, paragrafo 2, non subordina, in ogni caso, la compensazione pecuniaria per negato imbarco alla condizione che i passeggeri coinvolti si siano presentati all’accettazione.
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione, che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo, disciplina anche la situazione in cui un passeggero non consenziente sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché quest’ultimo non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto all’articolo 4 di tale regolamento.
Secondo la Corte, l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del Regolamento 261/2004 deve rimanere circoscritta ai soli casi di cancellazione previsti da tale disposizione, senza poter essere estesa ai casi di negato imbarco di cui all’articolo 4 del regolamento. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del Regolamento 261/2004 non può essere applicato per analogia, nel contesto di un negato imbarco, al fine di ridurre la portata del diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Marco Stillo