Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria a beneficio di un passeggero che prenota autonomamente un volo alternativo
In data 25 gennaio 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑54/23, Laudamotion e Ryanair, sull’interpretazione degli articoli 3 e da 5 a 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, WY, un passeggero, e, dall’altro, la Laudamotion GmbH (“Laudamotion”) e la Ryanair DAC (“Ryanair”) in merito al rifiuto di queste ultime di versare una compensazione pecuniaria a WY a seguito di un ritardo all’arrivo di un volo per il quale quest’ultimo disponeva di una prenotazione confermata.
WY aveva prenotato presso la Ryanair un volo andata e ritorno tra Düsseldorf e Palma di Maiorca previsto per il 31 ottobre 2019. Essendo stato informato dalla Laudamotion, il vettore aereo operativo, che la partenza del volo di andata sarebbe stata ritardata di sei ore, WY aveva prenotato autonomamente un volo alternativo grazie al quale era giunto a destinazione con un ritardo di meno di tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto del volo originario. Di conseguenza, WY aveva chiesto alla Laudamotion una compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento n. 261/2004. Poiché, tuttavia, la sua domanda era stata respinta sia in primo grado sia in appello, WY aveva proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi di tali disposizioni, un passeggero del trasporto aereo che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale del volo per il quale dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un siffatto ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e abbia raggiunto la destinazione finale con un meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto del volo originario.
Secondo la Corte, i passeggeri di voli ritardati possono essere equiparati a quelli di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto dal Regolamento n. 261/2004 quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. I passeggeri dei voli in tal modo ritardati patiscono infatti, analogamente a quelli il cui volo originario sia stato cancellato, una perdita di tempo irreversibile e, pertanto, un analogo disagio. Di conseguenza, un passeggero che non abbia utilizzato il volo per il quale disponeva di una prenotazione confermata e, grazie ad un volo alternativo da lui autonomamente prenotato, sia arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto dal vettore aereo non ha subito una tale perdita di tempo, e non può quindi beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria.
Alla luce della risposta fornita alla prima domanda, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004 richieda che il passeggero si presenti all’accettazione in tempo utile conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
Marco Stillo