Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sul controllo d’ufficio, da parte di un giudice nazionale, del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri

In data 11 aprile 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑173/23, Eventmedia Soluciones SL contro Air Europa Líneas Aéreas SAU, sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Eventmedia Soluciones SL(“Eventmedia”), cessionaria del credito di un passeggero aereo, e la Air Europa Líneas Aéreas SAU (“Air Europa”) in merito ad una richiesta di risarcimento danno.

Un passeggero che aveva subìto un ritardo nel trasporto dei propri bagagli in occasione di un volo in partenza da Madrid e a destinazione di Cancún aveva ceduto alla Eventmedia il suo credito da risarcimento del danno nei confronti della Air Europa. Di conseguenza, l’Eventmedia aveva adito lo Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca (Tribunale commerciale n. 1 di Palma di Maiorca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto concluso tra un passeggero e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui il primo gode nei confronti del secondo, qualora il giudice sia adito con ricorso per risarcimento proposto, contro detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni dello stesso passeggero.

Secondo la Corte laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale disponga della facoltà o dell’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una clausola contenuta nel contratto concluso tra un consumatore ed un professionista rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di tale clausola all’articolo 6 della Direttiva 93/13 a partire dal momento in cui ha a disposizione gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Il giudice nazionale, tuttavia, non è tenuto a procedere d’ufficio ad un esame del genere a condizione che, conformemente alle norme processuali nazionali, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere dinanzi ad esso l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto sottoscritto da tale consumatore.

Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se il principio del contraddittorio debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice nazionale accerti d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e un vettore aereo in occasione di un’azione di risarcimento proposta contro quest’ultimo da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero nei confronti di detto vettore, tale giudice è tenuto ad informarne il passeggero e a chiedergli se intenda avvalersi del carattere abusivo di tale clausola o se acconsenta all’applicazione di quest’ultima.

Secondo la Corte, qualora constati d’ufficio che una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista è abusiva, in occasione di una controversia tra quest’ultimo e la società commerciale cessionaria dei diritti di tale consumatore, il giudice nazionale deve informarne le due parti della controversia di cui è investito, di modo da dare loro la possibilità di far valere i loro rispettivi argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio. Per contro, il giudice nazionale non è tenuto ad informare il consumatore di tale esame  né a raccogliere le sue osservazioni al riguardo, in quanto il consumatore, che ha ceduto il suo credito risarcitorio nei confronti del professionista, non è parte della controversia tra quest’ultimo e il cessionario di tale credito.

Marco Stillo

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