Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sull’insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e quello di riavviamento desiderato dal passeggero

In data 16 gennaio 2025, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑516/23, NW e YS contro Qatar Airways, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra NW e YS, due passeggeri, e la Qatar Airways relativamente ad una domanda di risarcimento per violazione, da parte di quest’ultima, del suo obbligo di garantire il riavviamento di tali passeggeri verso la loro destinazione finale.

Nell’ambito di una campagna promozionale organizzata dalla Qatar Airways per durata limitata e riservata esclusivamente ai professionisti del settore sanitario, che consentiva loro di effettuare prenotazioni di voli pagando soltanto le tasse e i relativi diritti, in data 5 agosto 2020 NW e YS avevano prenotato voli andata e ritorno da Francoforte sul Meno a Denpasar con scalo a Doha. Il 13 settembre 2020, tuttavia, la Qatar Airways aveva cancellato tali voli, e non ne aveva più effettuati con destinazione Denpasar fino alla primavera del 2022. In data 8 agosto 2022, pertanto, NW e YS avevano diffidato la Qatar Airways a riavviarli verso Denpasar il 20 ottobre 2022 e a garantire loro il volo di ritorno verso Francoforte sul Meno il 7 novembre 2022, intimandola di adottare le disposizioni necessarie a tal fine entro il 18 agosto 2022. Poiché, tuttavia, tale diffida non aveva sortito effetti, NW e YS avevano prenotato i suddetti voli per mezzo di agevolazioni acquisite a titolo di un programma di Frequent Flyer. Successivamente, NW e YS avevano adito il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno; il “giudice del rinvio) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, prima alternativa, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un passeggero viaggia gratuitamente, ai sensi di tale disposizione, qualora, per effettuare la propria prenotazione, abbia dovuto pagare esclusivamente tasse sul trasporto aereo e diritti.

Secondo la Corte, tuttavia, l’interpretazione secondo cui il passeggero viaggerebbe gratuitamente e, quindi, non beneficerebbe dell’applicazione delle disposizioni del Regolamento n. 261/2004 laddove debitore di somme a titolo di tasse sul trasporto aereo e di diritti comprometterebbe l’obiettivo perseguito da tale regolamento di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri.

Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, seconda alternativa, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un passeggero viaggio a una tariffa ridotta non direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando abbia prenotato il suo biglietto nell’ambito di una campagna promozionale, limitata nel tempo nonché in termini di quantità di biglietti proposti, e rivolta a una determinata categoria professionale.

Secondo la Corte, benché non fossero accessibili a tutta la popolazione, le tariffe proposte nell’ambito della campagna promozionale della Qatar Airways erano riservate non a talune persone determinate individualmente, e bensì ad un gruppo professionale determinato, ossia i professionisti del settore sanitario, costituito da un numero indeterminato di persone che non avevano, con tale vettore, un legame particolare che andasse al di là dell’ambito di un rapporto di clientela. La limitazione quantitativa del numero di biglietti disponibili nell’ambito della campagna promozionale, inoltre, non sembra derivare dalle caratteristiche proprie del gruppo professionale interessato, ma appare giustificata da limitazioni pratiche imposte dalla Qatar Airways stessa, che non era in grado di proporre tali tariffe all’insieme del gruppo interessato a causa delle sue dimensioni.

Con la terza questione, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che esso richiede, ai fini della sua applicazione, l’esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato da un passeggero e, in caso affermativo, il modo in cui tale nesso temporale debba essere definito.

Secondo la Corte, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 261/2004 sono determinanti il gradimento e la volontà del passeggero di essere riavviato ad una data successiva determinata, l’unico limite al riguardo essendo la disponibilità di posti, di talché un vettore aereo può rifiutare un volo di riavviamento, accettabile per il passeggero aereo interessato, solo nell’ipotesi di assenza di posti disponibili.

Marco Stillo

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