Trasporti aerei. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “incidente” e sulla responsabilità dei vettori

In data 12 maggio 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑70/20, YL contro Altenrhein Luftfahrt GmbH,sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (“Convenzione di Montreal”). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra YL e la Altenrhein Luftfahrt GmbH (“Altenrhein”), un vettore aereo, in merito ad una richiesta di risarcimento danni presentata dal primo a causa delle pretese lesioni personali subite durante l’atterraggio di un volo effettuato da tale vettore.

A causa di un’ernia del disco causata dall’atterraggio del volo operato dalla Altenrhein da Vienna (Austria) a San Gallo (Svizzera), YL aveva presentato ricorso dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) al fine di far dichiarare la responsabilità della Altenrhein per il preteso danno da essa subito, deducendo che tale atterraggio doveva essere qualificato come “duro” e, di conseguenza, come incidente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal. 

Poiché il suo ricorso era stato rigettato sia in primo grado sia in appello, YL aveva presentato ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che la nozione di “incidente” prevista da tale disposizione comprenda un atterraggio duro percepito dal passeggero interessato come un evento imprevisto, sebbene esso ricada nell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile de quo.

Secondo la Corte, la qualificazione di un evento dannoso come “imprevisto” e, pertanto, come “incidente”, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal deve essere effettuata tenendo conto dell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile a bordo del quale l’evento si sia prodotto. Di conseguenza, un atterraggio che non ecceda le limitazioni previste dalle procedure applicabili all’aeromobile in questione, comprese le tolleranze e i margini previsti riguardanti i fattori incidenti in modo significativo sull’atterraggio, e che si svolga conformemente a tali procedure e tenendo conto delle regole professionali e delle migliori pratiche nel settore dell’esercizio degli aeromobili, non può essere considerato come “imprevisto” nell’ambito della valutazione della condizione, posta dall’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, relativa al verificarsi di un “incidente”.

Marco Stillo

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