Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sui passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico

In data 6 marzo 2025, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑20/24, M1.R. e M2.R. contro AAA sp. z o.o., sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera g), e dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra M1.R. e M2.R., due passeggeri aerei, e la AAA sp. z o.o. (“AAA”), un vettore aereo, in merito alla domanda di compensazione pecuniaria proposta da tali passeggeri, sulla base del Regolamento n. 261/2004, in seguito al ritardo prolungato di un volo all’arrivo alla sua destinazione finale.

La AAA aveva concluso con la BBB sp. z o.o., un operatore turistico, un contratto nell’ambito del quale aveva fornito a quest’ultima voli specifici in date particolari, per i quali la BBB aveva poi venduto biglietti a taluni passeggeri aerei.

M1.R. e M2.R. avevano partecipato ad un viaggio “tutto compreso”, che includeva un volo in partenza da Tenerife e a destinazione di Varsavia effettuato il 20 maggio 2021 ed operato dalla AAA, il cui contratto era stato concluso tra la CCC sp. z o.o., a nome di tali passeggeri, e la BBB. Tale volo aveva accusato un ritardo all’arrivo di più di 22 ore, di talché M1.R. e M2.R., al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire per ottenere un risarcimento, avevano presentato copie delle carte d’imbarco. La AAA, tuttavia, aveva negato loro la compensazione sostenendo che essi non avevano dimostrato di essere in possesso di una prenotazione confermata e pagata per il volo in questione. Di conseguenza, M1.R. e M2.R. avevano adito il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali.

Con le questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, lettera g), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che la carta d’imbarco possa costituire un “altro titolo”, ai sensi della prima delle due suddette disposizioni, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico, cosicché il passeggero in possesso di tale carta è reputato disporre di una “prenotazione confermata” per il volo di cui trattasi, ai sensi della seconda delle suddette disposizioni, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala.

Secondo la Corte, la carta d’imbarco viene rilasciata al passeggero per un volo determinato, gli conferisce il diritto al trasporto, lo autorizza ad imbarcarsi nell’aereo e a prendere il volo, una volta che è stata effettuata la registrazione che attesta, in particolare, il numero del biglietto o della prenotazione. Di conseguenza, la carta d’imbarco può costituire un “altro titolo” ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del Regolamento n. 261/2004, che attesta che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico per il volo di cui trattasi.

Con le questioni dalla terza alla quinta, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che non si possa ritenere che il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando, da una parte, l’operatore turistico paga il prezzo del volo al vettore aereo operativo in conformità alle condizioni di mercato e, dall’altra, il prezzo del viaggio “tutto compreso” è pagato a tale operatore non dal passeggero suddetto, e bensì da un terzo. Il giudice del rinvio, inoltre, chiedeva se spetta a tale vettore aereo provare che il passeggero di cui trattasi ha viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, oppure se spetta a quest’ultimo provare di aver pagato il prezzo del volo.

Secondo la Corte, considerata la responsabilità del vettore aereo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, l’eccezione prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del Regolamento n. 261/2004 contempla esclusivamente le situazioni in cui è il vettore stesso ad autorizzare i passeggeri a viaggiare gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tale interpretazione è conforme all’obiettivo del Regolamento n. 261/2004, che consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri aerei, valevole non solo per quelli dei voli di linea, e bensì anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti “tutto compreso”. A tale riguardo, nella misura in cui l’operatore turistico ha ottenuto il corrispettivo del viaggio “tutto compreso” effettuato dai passeggeri in questione e ha pagato il prezzo del volo al vettore aereo operativo, e quest’ultimo ha ricevuto una remunerazione conforme alle condizioni di mercato, tali passeggeri non hanno viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del Regolamento n. 261/2004.

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