Tassa sui veicoli. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla limitazione del rimborso all’esportazione ai veicoli messi in circolazione meno di dieci anni prima

In data 2 febbraio 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑676/21, A, sull’interpretazione delle disposizioni del titolo II della terza parte del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relative alla libera circolazione delle merci, e dell’articolo 110 TFUE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da A in merito alla decisione con cui la Verohallinto (amministrazione tributaria finlandese) aveva negato il rimborso all’esportazione della tassa sugli autoveicoli, richiesto da A in seguito alla vendita della sua automobile, immatricolata in Finlandia, in un altro Stato membro.

In data 20 luglio 2015, A aveva importato in Finlandia, da un altro Stato membro, un autoveicolo d’occasione la cui prima messa in circolazione era avvenuta il 24 novembre 2004, sul quale l’amministrazione tributaria aveva riscosso la tassa sugli autoveicoli per un importo pari a circa 4.000 euro. Dopo aver venduto tale autoveicolo in un altro Stato membro, A aveva chiesto all’amministrazione tributaria il rimborso all’esportazione della tassa sugli autoveicoli, il cui importo corrispondeva a quello che sarebbe stato prelevato su un veicolo simile se quest’ultimo fosse stato tassato come veicolo d’occasione alla sua data d’esportazione.

L’amministrazione tributaria, tuttavia, aveva respinto tale domanda di rimborso in quanto, in forza della legge in materia di tassa sugli autoveicoli, quest’ultima non veniva rimborsata per un veicolo messo per la prima volta in circolazione meno di dieci anni prima della data della sua esportazione. Poiché tanto il suo reclamo contro tale decisione quanto il suo ricorso in primo grado erano stati respinti, A aveva adito il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema di Finlandia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se il diritto primario dell’Unione, segnatamente l’articolo 110 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale una tassa sugli autoveicoli, incorporata nel valore di ciascuno di essi, non è rimborsata al proprietario di un autoveicolo in caso di sua esportazione definitiva, al fine di un suo uso in un altro Stato membro, quando il veicolo in questione è stato messo in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni alla data di esportazione e che, a tal riguardo, risulta rilevante la circostanza che un siffatto veicolo sia stato non solo destinato a essere sostanzialmente usato nel territorio dello Stato membro che ha riscosso la tassa sugli autoveicoli in maniera stabile, e bensì anche effettivamente utilizzato in tale maniera.

Secondo la Corte, non può essere qualificata discriminatoria una modalità particolare quale quella prevista dalla legge in materia di tassa sugli autoveicoli in quanto essa, applicandosi a tutti veicoli quando la loro prima messa in circolazione risale a più di dieci anni prima, stabilisce un criterio oggettivo, ossia l’anno della prima messa in circolazione del veicolo interessato, in base al quale viene stabilita una distinzione tra i casi in cui viene accordato un rimborso della tassa sugli autoveicoli e quelli nei quali detto rimborso non è concesso. Tale modalità, pertanto, non implica una disparità di trattamento, quando gli autoveicoli interessati hanno più di dieci anni, tra quelli d’occasione importati e quelli d’occasione nazionali per quanto concerne la possibilità di essere venduti sul mercato delle automobili di occasione in Finlandia, in quanto non modifica l’importo della tassa corrispondente incorporata nel valore di mercato di questi due tipi di veicoli.

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere anche alla seconda e alla terza.

Marco Stillo

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