Browsing Tag Regolamento (CE) n. 261/2004
Trasporto aereo. L’Avvocato Generale Pikamäe si pronuncia sulla compensazione ai passeggeri in caso di spostamento del volo
Non sussiste cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti soltanto di circa tre ore il volo prenotato nell’ambito di un viaggio tutto compreso e il volo non subisca altre modifiche.
Sciopero dei piloti nel rispetto della legge. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “circostanze eccezionali” e sull’esonero dall’obbligo di compensazione
Un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, e destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo non rientra nella nozione di “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004
Ritardo prolungato di un volo. Il diritto a compensazione si applica anche ai voli in coincidenza verso uno Stato terzo
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa in merito al diritto a compensazione per ritardo prolungato di un volo in partenza da un aeroporto di uno Stato membro, che prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo, e avente destinazione finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo.