Browsing Tag Regolamento (CE) n. 261/2004
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia afferma che il guasto nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004
La Corte di Giustizia ha dichiarato, nella propria sentenza sulla Causa C‑308/21, che un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile sia responsabile della gestione del sistema stesso, una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.
Trasporto aereo. Secondo l’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour è compatibile con il diritto europeo l’attribuzione ad un organismo nazionale del potere di imporre ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero
L’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour ha affermato, nelle proprie conclusioni sulla Causa C‑597/20, che l’articolo 16, comma 1, del regolamento n. 261/2004 non osta ad una normativa nazionale che attribuisce ad un organismo nazionale il potere di ingiungere ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero per cancellazione o ritardo prolungato del suo volo, a condizione che non sia preclusa al vettore aereo o al passeggero la possibilità di adire anche il giudice nazionale in merito alla compensazione pecuniaria.
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia fornisce chiarimenti sul diritto dei passeggeri al pagamento della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del loro volo per sciopero
La Corte di Giustizia dell’Unione ha fornito chiarimenti interpretativi sulla nozione di «circostanze eccezionali» in relazione al caso in cui un volo sia stato cancellato a causa di un sciopero del personale di un vettore aereo, chiamato per solidarietà con lo sciopero lanciato contro la società madre della quale tale vettore è una delle società figlie, protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato, nonostante nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre.
Trasporto aereo. 16 compagnie aeree assumono impegni per tutelare i passeggeri in caso di cancellazione del volo
Le autorità nazionali competenti dell’Unione europea facenti parte del Consumer Protection Cooperation Network hanno concluso un accordo con 16 maggiori compagnie aeree in cui queste hanno assunto diversi impegni ad una migliore informazione e al rimborso tempestivo dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ivi incluso l’impegno di rimborsare i passeggeri entro 7 giorni come previsto dal diritto dell’Unione europea.