Browsing Tag Regolamento 261/2004
Volo in coincidenza e prenotazione tramite un’agenzia viaggi. La Corte di giustizia si pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo
La nozione di “volo in coincidenza” comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione
Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri qualora tale organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero e purché sussista, per il passeggero ed il vettore aereo in questione, la possibilità di un ricorso giurisdizionale
Volo in coincidenza composto da due segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del passeggero ad una compensazione da parte del vettore aereo di uno Stato terzo
Il passeggero di un volo in coincidenza composto da due segmenti oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro nello steso paese, ha diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo del paese terzo che ha effettuato l’intero volo qualora egli abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento del volo
Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di uno Stato terzo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria
Il passeggero di un volo in coincidenza il cui luogo di partenza iniziale e la cui destinazione finale sono situati in Stati terzi non può avvalersi delle disposizioni del Regolamento n. 261/2004 per il solo motivo che uno o più scali dei segmenti di tale volo sono situati nel territorio dell’Unione