Browsing Tag Regolamento 261/2004
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “accordo firmato dal passeggero”
In caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, il passeggero ha espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore, con il quale ha optato per tale modalità, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato ad un rimborso del genere, il che presuppone che il vettore in questione gli abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso a sua disposizione
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione
Per beneficiare della compensazione pecuniaria in caso di ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, un passeggero deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria a beneficio di un passeggero che prenota autonomamente un volo alternativo
Non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria un passeggero che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un tale ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri informati in anticipo del negato imbarco
Un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale quest’ultimo, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versargli una compensazione pecuniaria anche qualora tale passeggero non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 261/2004