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Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sui passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico
Non si può ritenere che un passeggero viaggi gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, quando, da una parte, l’operatore turistico paga il prezzo del volo al vettore aereo operativo conformemente alle condizioni di mercato e, dall’altra, il prezzo del viaggio “tutto compreso” è pagato a tale operatore non da detto passeggero, e bensì da un terzo
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla situazione in cui, nonostante i passeggeri fossero stati informati anticipatamente di un negato imbarco, il volo è stato successivamente effettuato come inizialmente previsto
Un passeggero aereo che disponeva, nell’ambito di un viaggio tutto compreso, di una prenotazione confermata per un volo può chiedere al vettore aereo la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento 261/2004 nell’ipotesi in cui l’operatore turistico di tale viaggio abbia, senza previamente informarne quest’ultimo, avvertito detto passeggero che il volo inizialmente previsto non sarebbe stato effettuato, mentre lo stesso è stato in effetti operato come previsto
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di considerare come “circostanza eccezionale” l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile anche laddove il vettore aereo fosse stato preventivamente informato della sua esistenza
L’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 anche qualora il vettore aereo fosse stato informato della sua esistenza dal produttore del motore vari mesi prima del volo in questione
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare i guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore successivamente all’annullamento del volo come “circostanza eccezionale”
Il verificarsi di un guasto tecnico imprevisto e inedito che interessa un nuovo modello di aeromobile recentemente messo in servizio, e che induce il vettore aereo a cancellare un volo, rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 qualora il costruttore dell’aeromobile riconosca, successivamente a detta cancellazione, che il guasto era causato da un vizio occulto di progettazione che riguardava tutti gli aeromobili dello stesso tipo e pregiudicava la sicurezza del volo
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare la carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli come “circostanza eccezionale”
Benché il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente possa configurare una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento n. 261/2004, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una tale circostanza è tenuto a dimostrare che la stessa non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle sue conseguenze