Browsing Tag Regolamento 1215/2012
Volo caratterizzato da una prenotazione unica e diviso in più segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio”
Nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come “luogo di esecuzione”
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla competenza in merito alle indennità standardizzate e all’ulteriore risarcimento dovuti ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o ritardo
Quando il giudice di uno Stato membro viene investito di un’azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento 261/2004 sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione della convenzione di Montreal, egli deve valutare la propria competenza alla luce del Regolamento 1215/2012 e dell’articolo 33 della convenzione. Inoltre, tale articolo disciplina non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.