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Trasporto aereo. Secondo l’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour è compatibile con il diritto europeo l’attribuzione ad un organismo nazionale del potere di imporre ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero
L’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour ha affermato, nelle proprie conclusioni sulla Causa C‑597/20, che l’articolo 16, comma 1, del regolamento n. 261/2004 non osta ad una normativa nazionale che attribuisce ad un organismo nazionale il potere di ingiungere ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero per cancellazione o ritardo prolungato del suo volo, a condizione che non sia preclusa al vettore aereo o al passeggero la possibilità di adire anche il giudice nazionale in merito alla compensazione pecuniaria.
Volo in coincidenza composto da due segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del passeggero ad una compensazione da parte del vettore aereo di uno Stato terzo
Il passeggero di un volo in coincidenza composto da due segmenti oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro nello steso paese, ha diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo del paese terzo che ha effettuato l’intero volo qualora egli abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento del volo
Trasporti ferroviari. La Corte di giustizia si pronuncia sulla determinazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura tramite decisione del gestore
Un’impresa ferroviaria che utilizza o intende utilizzare l’infrastruttura ferroviaria deve poter impugnare, dinanzi al giudice competente, la decisione dell’organismo di regolamentazione che approva i tassi unitari del diritto di base per l’accesso minimo all’infrastruttura, stabiliti dal gestore della stessa
Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di uno Stato terzo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria
Il passeggero di un volo in coincidenza il cui luogo di partenza iniziale e la cui destinazione finale sono situati in Stati terzi non può avvalersi delle disposizioni del Regolamento n. 261/2004 per il solo motivo che uno o più scali dei segmenti di tale volo sono situati nel territorio dell’Unione
Volo caratterizzato da una prenotazione unica e diviso in più segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio”
Nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come “luogo di esecuzione”